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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24270/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, rilevata l’adesione della contribuente alla definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) e il pagamento di tutte le rate documentato in corso di causa, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte per quanto anticipato, secondo la regola richiamata nella parte finale dell’ordinanza.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società attiva nel trasporto merci su strada impugnava un avviso di pagamento con cui l’amministrazione aveva recuperato le agevolazioni fiscali fruite negli anni 2012-2014 sull’accisa del gasolio per autotrazione. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso e l’appello, ritenendo che nella dichiarazione trimestrale di consumo presentata per ottenere il beneficio fossero indicati automezzi non più nella disponibilità della società perché concessi in locazione a un’altra impresa, e che tale non corrispondenza al vero comportasse la perdita dell’intero beneficio, trattandosi di agevolazione di stretta interpretazione e gravando sul contribuente l’onere di provare i presupposti. La società proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi: contestava la violazione delle norme sulla dichiarazione richiesta per l’agevolazione e sulla decadenza dal beneficio; denunciava ultrapetizione per avere la CTR fondato la decisione sulla non spettanza dell’agevolazione anziché sulla sola decadenza per dichiarazione mendace; lamentava la violazione del principio del contraddittorio preventivo; deduceva omessa pronuncia sulla domanda di annullamento parziale dell’atto; censurava l’inammissibilità, per difetto di specificità, di alcuni motivi di appello relativi al contraddittorio, alla motivazione dell’avviso e alla motivazione "rinforzata" dell’atto impositivo. Nelle more, la contribuente aderiva alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018 e documentava il pagamento di tutte le rate; la Corte, preso atto dell’avvenuta definizione, dichiarava estinto il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione della dichiarazione e la conseguente decadenza dal beneficio; il testo non contiene una specifica interpretazione della Corte sul merito della norma, poiché il giudizio è stato poi dichiarato estinto.

  • art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000

    norma evocata quale disciplina della dichiarazione trimestrale di consumo necessaria per fruire della riduzione dell’accisa sul gasolio; la Corte non entra nel merito della sua applicazione a causa dell’estinzione del giudizio.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; non vi è una statuizione di merito sul punto per effetto dell’estinzione.

  • art. 101, comma 2, cod. proc. civ.

    invocato per lamentare la decisione su questione non previamente sottoposta al contraddittorio; nessuna valutazione di merito è sviluppata nella decisione finale.

  • art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la Corte non decide sul merito della censura.

  • art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come parametro di legittimità della motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza d’appello; nessuna decisione di merito per sopravvenuta estinzione.

  • art. 53 del d.P.R. n. 600 del 1973

    evocato unitamente all’art. 56 del medesimo decreto nella censura sulla motivazione dell’atto impositivo; il testo non fornisce un’interpretazione della Corte.

  • art. 56 del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente nella critica alla motivazione dell’avviso; non è oggetto di esame sostanziale per l’estinzione.

  • art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018

    norma che consente la sospensione del processo in pendenza di definizione agevolata; su tale base il giudizio è stato sospeso e poi estinto a seguito del pagamento delle rate.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria, quando sia provata nel giudizio di legittimità mediante l’adempimento integrale del relativo piano di pagamento, determina l’estinzione del processo, con assorbimento delle censure di merito proposte nel ricorso.
  • Nel contenzioso tributario, la verifica dell’adesione a una procedura di definizione agevolata può comportare la sospensione del giudizio e, una volta dimostrato l’esito positivo della procedura, la declaratoria di estinzione.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata sopravvenuta, la Corte non entra nell’esame dei motivi di ricorso relativi a ultrapetizione, contraddittorio, motivazione dell’atto impositivo o specificità dei motivi di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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