Cassazione Civile, Ordinanza n. 18044/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello dichiarato improcedibile dalla Corte territoriale per difetto di prova della notifica alla controparte del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza. L'appellante ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 348 e 181 c.p.c., dell'art. 83, lett. h), d.l. n. 18/2020, dell'art. 221, comma 2, d.l. n. 34/2020, della l. n. 35/2020 come modificata dal d.l. n. 2/2021, nonché dell'art. 111 Cost. Ha sostenuto di avere tempestivamente notificato l'appello e di avere depositato, il giorno precedente l'udienza di trattazione scritta, le note sintetiche e il ricorso notificato alla controparte; ha inoltre affermato che il termine per il deposito delle note aveva natura ordinatoria e che il suo mancato rispetto non impediva il deposito della prova della notifica. La Cassazione ha rilevato, però, che il ricorso non era corredato degli atti processuali indispensabili a verificare tali censure, in particolare delle note di trattazione scritta del 12.10.2022, della prova della notifica dell'appello e dello storico del fascicolo telematico di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta, in astratto, la tesi secondo cui il termine di cinque giorni per il deposito delle note scritte in trattazione cartolare è ordinatorio; tuttavia ha osservato che il ricorrente non aveva depositato gli atti processuali sui quali si fondavano le doglianze, impedendo così qualsiasi verifica sulla fondatezza del motivo. Ha quindi applicato l'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., evidenziando che il ricorso deve essere corredato degli atti e documenti necessari per l'esame delle censure. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte era rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo, dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura contro la declaratoria di improcedibilità dell'appello.
richiamato con riferimento alla disciplina della trattazione e alla mancata presentazione di note scritte.
art. 83, lett. h), d.l. n. 18/2020
richiamato per la disciplina emergenziale delle udienze civili con trattazione scritta.
art. 221, comma 2, d.l. n. 34/2020
richiamato tra le disposizioni emergenziali applicabili al caso.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020
"il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni"
consente la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte; il giudice assegna un termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle note.
richiamata nella disciplina emergenziale applicabile, come modificata dalla normativa successiva.
art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2021
richiamato quale disposizione modificativa del quadro emergenziale.
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento della dedotta violazione dei principi del giusto processo.
art. 16, commi 1 e 2, d.l. n. 228/2021
ha prorogato l'applicazione delle disposizioni emergenziali, compreso l'art. 221, fino al 31 dicembre 2022.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità, il deposito unitamente al ricorso per cassazione degli atti processuali e documenti sui quali il ricorso si fonda; la Corte ne ribadisce la necessità concreta per consentire il controllo delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha costituito il presupposto per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura investe la correttezza della decisione in relazione ad atti o documenti del giudizio di merito, è indispensabile depositare tali atti/documenti in modo da consentire alla Corte la verifica diretta della doglianza.
- L'omesso deposito degli atti processuali decisivi sui quali il motivo si fonda determina l'inammissibilità del ricorso, perché impedisce il controllo sulla fondatezza delle censure.
- La disciplina emergenziale sulla trattazione scritta delle udienze civili prevede che il termine fissato per il deposito delle note possa avere natura ordinatoria, ma tale profilo non esonera dall'onere di produrre in cassazione gli atti necessari a dimostrare quanto allegato.
- Ai fini dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., non è sufficiente l'indicazione astratta degli atti nel ricorso o nel foliario: occorre che essi risultino effettivamente presenti nel fascicolo depositato, così da rendere possibile l'esame della Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato consegue come effetto processuale all'inammissibilità del ricorso, quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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