Cassazione Civile, Ordinanza n. 17966/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un lavoratore volta a ottenere il pagamento di euro 564,98 a titolo di "conguaglio ore" nell'ambito di un rapporto disciplinato dal c.c.n.l. Multiservizi. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al lavoratore, ritenendo che la retribuzione mensile fosse parametrata su 173 ore mensili e che, dai conteggi riportati in busta paga per il periodo 2016-2019, emergesse un saldo positivo di ore non retribuite in favore del dipendente. Pur rigettando l'appello della società, la Corte territoriale aveva però compensato le spese del grado per la "particolarità della controversia" e per le "oscillazioni della giurisprudenza di merito". Il ricorrente ha censurato tale statuizione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere disposto la compensazione nonostante la totale soccombenza della società appellante; (2) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancanza dei presupposti legali della compensazione e per l'assenza dei caratteri di novità o di mutamento giurisprudenziale; (3) violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c. per omesso rilievo della qualità e specificità della difesa ai fini della liquidazione; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese di appello perché la società era totalmente soccombente e perché le ragioni indicate dalla Corte territoriale (particolarità della controversia e oscillazioni della giurisprudenza di merito) non rientravano tra i presupposti tassativi dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dopo la riforma del 2014 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e condannando la società resistente a rifondere al lavoratore le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
La soccombenza totale della parte appellante impedisce la compensazione delle spese, che segue il criterio ordinario della rifusione a favore della parte vittoriosa.
"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"
La compensazione è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma, ovvero soccombenza reciproca o assoluta novità/mutamento della giurisprudenza, oltre alle analoghe ragioni di gravità ed eccezionalità individuate dopo la pronuncia della Corte cost. n. 77/2018; non sono sufficienti formule generiche come la 'particolarità della controversia' o non meglio precisate oscillazioni giurisprudenziali di merito.
Corte cost. n. 77 del 2018
Ha esteso la possibilità di compensazione anche ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ma sempre in presenza di un nucleo di eccezionalità e gravità assimilabile ai casi tipici previsti dall'art. 92 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali in tema di spese.
art. 2233, secondo comma, c.c.
La censura relativa alla liquidazione dei compensi professionali resta assorbita, non essendo stata necessaria ai fini della decisione finale.
La doglianza di nullità per motivazione apparente sulla compensazione è stata assorbita dall'accoglimento dei primi motivi.
Rilevato il procedimento in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei termini previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. vigente per i giudizi introdotti dopo la riforma del 2014, la compensazione delle spese costituisce deroga al principio di soccombenza e può essere disposta solo in presenza di presupposti rigorosi e tassativi, oltre che di ragioni analoghe connotate da gravità ed eccezionalità.
- La formula della 'particolarità della controversia', se non ancorata a una delle ipotesi legali di compensazione, non integra un valido fondamento per derogare alla regola della rifusione delle spese.
- Le generiche 'oscillazioni della giurisprudenza di merito' non bastano a giustificare la compensazione, occorrendo un effettivo quadro di novità, mutamento giurisprudenziale o incertezza qualificata idonea a incidere sulla prevedibilità della decisione.
- In caso di totale soccombenza della parte che ha impugnato, il giudice deve applicare il criterio della soccombenza anche sulle spese del grado, salvo la ricorrenza di uno dei casi eccezionali previsti dall'art. 92 c.p.c.
- Se l'errore riguarda solo il regolamento delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito sul relativo capo.
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