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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17969/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellante)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di appello nel quale la parte appellante aveva notificato via PEC alle controparti non il ricorso in appello, ma copia del ricorso introduttivo di primo grado. La Corte d'appello ha ritenuto che ciò integrasse inesistenza della notificazione e ha dichiarato improcedibile l'appello. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato le differenze rispetto al precedente richiamato, perché qui i destinatari si erano costituiti, avevano eccepito il vizio ma avevano anche svolto difese di merito, avendo potuto conoscere il ricorso depositato nel fascicolo telematico; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'idoneità della difesa nel merito della controparte a sanare il vizio; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione della difesa nel merito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, affermando che, in presenza di deposito del ricorso e di un messaggio PEC contenente gli estremi essenziali dell'impugnazione, l'errore nell'allegazione comporta nullità sanabile e non inesistenza della notificazione, specie se la controparte ha comunque conosciuto l'atto e si è difesa nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato improcedibile l'appello per asserita inesistenza della notifica telematica. Il giudizio è stato rinviato alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi di diritto affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Il vizio della notificazione è sanabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la possibilità di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di legittimità per violazione di legge in relazione alla qualificazione dell'errore notificatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo e per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia; i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 350, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato richiamato dalla ricorrente a fondamento del secondo motivo per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per sostenere la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale e al deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    Citate le modifiche all'art. 380 bis.1 c.p.c. che disciplinano il rito camerale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del principio di strumentalità delle forme e della necessità di privilegiare la decisione di merito.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per evidenziare il valore dell'accesso alla decisione sul merito e la tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • In tema di notificazione telematica via PEC, l'errore nell'allegazione dell'atto notificato non determina inesistenza della notificazione se il messaggio consente comunque di identificare con chiarezza soggetto notificante, destinatario e oggetto dell'impugnazione, e l'atto corretto risulta tempestivamente depositato nel fascicolo.
  • L'inesistenza della notificazione è categoria residuale e ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali riconoscibili come notificazione; negli altri casi si verte in nullità.
  • La nullità della notificazione è sanabile quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, soprattutto se il destinatario ha potuto prendere cognizione dell'impugnazione e svolgere difese nel merito, senza concreto pregiudizio del diritto di difesa.
  • Il principio di strumentalità delle forme processuali impone di non sacrificare la decisione sul merito per irregolarità formali che non abbiano inciso sulla conoscibilità dell'atto e sulla funzione processuale della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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