Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I lavoratori, tecnici "on field" addetti agli interventi presso i clienti, sostenevano che per recarsi ogni giorno dalla sede aziendale al primo cliente, e dall’ultimo cliente alla sede aziendale con mezzo aziendale, impiegavano tempo che, fino al 30/06/2013, era stato considerato orario di lavoro e retribuito. In seguito a un accordo sindacale aziendale del 27/03/2013, applicato dall’01/07/2013, quel tempo di trasferimento veniva invece escluso dall’orario di lavoro, salvo un’eventuale eccedenza oltre 30 minuti complessivi giornalieri, controllata tramite geolocalizzazione del mezzo. I lavoratori chiedevano la declaratoria di nullità parziale della clausola dell’accordo in contrasto con la disciplina legale dell’orario di lavoro e con la giurisprudenza della CGUE, nonché la condanna della società al pagamento delle differenze retributive per 30 minuti al giorno dal 01/07/2013. La società, in ricorso incidentale, sosteneva invece che la clausola di inscindibilità impedisse una nullità solo parziale e che fosse corretta la negazione delle differenze retributive per difetto di specifica allegazione e prova dei tempi effettivamente lavorati; deduceva inoltre la prescrizione dei crediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale dei lavoratori, dichiarando inammissibile il secondo e assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, affinché accerti e liquidi le differenze retributive spettanti in relazione al tempo di viaggio che deve essere considerato orario di lavoro. La Cassazione ha confermato il principio per cui la clausola dell’accordo che escludeva dalla retribuzione il tempo di spostamento tra sede aziendale e cliente, nonché il rientro finale, è nulla perché contrastante con l’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 66/2003; ha altresì ribadito che la mancata puntuale allegazione dei tempi giornalieri non esclude il diritto alla retribuzione, ma rileva solo ai fini della quantificazione.
Norme richiamate
art. 1419 c.c.
La nullità parziale si estende all’intero contratto solo in presenza di prova dell’interdipendenza della parte nulla con il resto dell’assetto negoziale; in difetto, opera il principio di conservazione del contratto e la clausola nulla è sostituita di diritto dalla norma imperativa.
art. 1339 c.c.
La sostituzione automatica delle clausole nulle con la disciplina imperativa è inderogabile e impedisce che la nullità di una clausola si propaghi automaticamente all’intero accordo.
art. 1, co. 2, d.lgs. n. 66/2003
Costituisce orario di lavoro ogni periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della propria attività; il tempo di spostamento strettamente funzionale alla prestazione, in presenza di eterodirezione, va incluso nell’orario di lavoro.
art. 1362 c.c. e ss.
Gli accordi collettivi devono essere interpretati secondo i criteri ermeneutici codicistici, valutando gli indici testuali e sistematici per stabilire se una clausola sia essenziale o meno.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi esaminati.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non denuncia un fatto storico decisivo omesso, ma investe profili di allegazione e valutazione istruttoria rimessi al giudice di merito.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di esercitare il diritto; nel rapporto di lavoro non stabilizzato, la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre prima della cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti al momento rilevante.
art. 2948, n. 4, c.c.
I crediti periodici di lavoro soggiacciono alla disciplina prescrizionale richiamata, con decorrenza collegata alla cessazione del rapporto nei casi considerati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 36 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente per il tempo di lavoro effettivo.
art. 2094 c.c.
Richiamato come norma qualificatoria del lavoro subordinato.
art. 2099 c.c.
Richiamato per il principio di retribuzione della prestazione lavorativa.
art. 2108 c.c.
Richiamato con riferimento alla retribuzione del lavoro straordinario.
art. 1223 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di danno/quantificazione della pretesa patrimoniale.
art. 1226 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la possibilità di liquidazione equitativa.
art. 432 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la liquidazione giudiziale del credito anche in via equitativa.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo assorbito sulla ripartizione dell’onere della prova e sul diritto di difesa.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel motivo assorbito in tema di valutazione delle prove e riparto dell’onere probatorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo assorbito per contestare l’onere probatorio gravante sui lavoratori.
Massime di principio
- Nel lavoro subordinato, il tempo di spostamento tra il luogo di ricovero del mezzo aziendale e il luogo della prestazione, quando il lavoratore è eterodiretto e il tragitto è funzionale all’esecuzione delle mansioni, integra orario di lavoro e deve essere retribuito.
- È nulla la clausola collettiva o aziendale che, in contrasto con una norma imperativa sull’orario di lavoro, escluda dalla retribuzione un tempo che la legge qualifica come lavoro; la clausola nulla è sostituita automaticamente dalla disciplina inderogabile.
- La nullità parziale di un accordo non si estende all’intero contratto se non sia provata la reale inscindibilità della clausola nulla rispetto al restante assetto di interessi; la clausola di inscindibilità non può elidere la sostituzione automatica imposta dalla legge.
- Quando il diritto alla retribuzione è già an e deve essere riconosciuto, l’eventuale carenza di allegazione puntuale dei minuti giornalieri incide sulla quantificazione del credito, non sull’esistenza del diritto stesso.
- In cassazione non è ammissibile trasformare in vizio di omesso esame di un fatto decisivo una censura che riguarda, in realtà, la valutazione delle allegazioni e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Per i crediti di lavoro maturati in un rapporto non assistito da stabilità reale secondo il quadro normativo richiamato, la prescrizione decorre, per i diritti non già prescritti, dalla cessazione del rapporto.
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