Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18015/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente di un istituto pubblico, dopo che, nel periodo 2014-2015, le erano stati accreditati sul conto corrente bonifici privi di giustificazione per complessivi euro 28.530,60, somme ritenute sottratte illecitamente all’amministrazione datrice di lavoro. La Corte d’appello aveva ritenuto provato il carattere doloso della condotta, la consapevolezza della lavoratrice di trattenere somme non dovute e la gravità tale da integrare la giusta causa, reputando irrilevante la restituzione successiva delle somme. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove e mancato rilievo di elementi che, a suo dire, dimostravano la sua buona fede e l’affidamento nella correttezza dell’operato amministrativo; 2) violazione dell’art. 5 L. n. 604/1966, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 56 CCNL comparto AFAM e 55-quater d.lgs. n. 165/2001, oltre agli artt. 2119 e 2106 c.c., sostenendo che l’onere probatorio non poteva essere rovesciato sulla dipendente, che la condotta non rientrava tra quelle sanzionabili con il licenziamento e che la sanzione espulsiva era sproporzionata; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, lamentando altresì la tardività della contestazione disciplinare e il conflitto di interessi del presidente della commissione disciplinare. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili nel merito le censure di rivalutazione del fatto, ha escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché il motivo mirava solo a contestare il prudente apprezzamento delle prove, ha confermato la correttezza dell’imputazione dell’onere probatorio al datore e la ritenuta prova del dolo, ha giudicato congrua la valutazione di giusta causa e proporzionalità della sanzione in ragione della grave lesione fiduciaria, e ha negato la sussistenza di una motivazione apparente, rilevando che il termine per la contestazione decorre dalla piena conoscenza del fatto da parte del datore. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la sentenza d’appello che, a sua volta, aveva confermato il rigetto dell’impugnazione del licenziamento disciplinare per giusta causa. La Corte ha ritenuto non fondati i motivi perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale sulla prova del dolo, sulla proporzionalità della sanzione espulsiva, sulla tempestività della contestazione disciplinare e sulla sufficienza della motivazione. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato per dedurre la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice omette di valutare prove decisive dedotte dalla parte o fonda la decisione su fatti notori o su conoscenza personale; non è utilizzabile per contestare il solo cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello previsto o tratta come prova legale una prova liberamente valutabile; non quando si contesti il merito della valutazione probatoria.

  • art. 5, legge n. 604 del 1966

    È evocato dalla ricorrente per l’onere probatorio in materia di licenziamento, ma la Corte non ravvisa violazione perché il datore ha provato il fatto contestato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che l’onere di provare la condotta contestata incombe al datore di lavoro e che, nel caso concreto, tale onere è stato assolto.

  • art. 56 CCNL del comparto AFAM

    comma 4, lett. c) e comma 6, lett. d)

    Le previsioni contrattuali sono richiamate per evidenziare che talune condotte fraudolente o dolose possono dar luogo a sanzioni e, nei casi di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto, anche al licenziamento.

  • art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato dalla ricorrente come parametro disciplinare, ma la Corte non lo considera ostativo al licenziamento nel caso concreto.

  • art. 2119 c.c.

    È richiamato quale base della giusta causa; la Corte conferma che la condotta dolosa e la lesione del vincolo fiduciario integrano la nozione legale di giusta causa.

  • art. 2106 c.c.

    È richiamato in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare; la Corte ritiene proporzionata la misura espulsiva alla gravità del fatto.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di motivazione apparente, rilevando che il percorso logico-giuridico della decisione è chiaramente esposto.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    È richiamato congiuntamente all’art. 132 c.p.c. per la dedotta nullità della sentenza, ma la censura è respinta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ne esclude l’applicazione per mancanza di elementi ulteriori rispetto alla mera infondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la doglianza è ammissibile solo se il giudice ha omesso di esaminare prove decisive dedotte dalla parte o ha attribuito a prove legali un valore incompatibile con il loro regime legale.
  • La censura sul vizio di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. è accoglibile solo quando la motivazione sia meramente apparente, incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria in modo radicale; non basta lamentare una motivazione sintetica o non condivisa.
  • Nel licenziamento disciplinare, l’onere di provare il fatto addebitato grava sul datore di lavoro; una volta provata la condotta, la sua qualificazione in termini di dolo, gravità e lesione del vincolo fiduciario può sorreggere la giusta causa di recesso.
  • La proporzionalità della sanzione espulsiva va apprezzata in relazione alla concreta gravità del comportamento e all’incidenza sul rapporto fiduciario, potendo il ricevimento e il trattenimento di somme pubbliche indebitamente accreditate integrare una giusta causa anche se le somme siano poi restituite.
  • La tempestività della contestazione disciplinare si valuta dal momento in cui il datore acquisisce la piena conoscenza del fatto, non dalla mera astratta conoscibilità o dalla semplice emersione di indizi.
  • Le previsioni del contratto collettivo rilevano nella qualificazione disciplinare del fatto, ma non impediscono il licenziamento quando la condotta, per modalità e gravità, rientri nella clausola generale della giusta causa e renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.