Cassazione Civile, Ordinanza n. 17986/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendola tardiva, perché aveva fatto decorrere il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione/lavorazione dell’atto risultante dalla schermata cartacea del registro telematico e dal decreto di fissazione udienza (13 ottobre 2022), invece che dalla data di deposito telematico desumibile dal registro SICID e dalla ricevuta di avvenuta consegna PEC (12 ottobre 2022). Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l. fall., dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012 e dell’art. 13 d.m. 44/2011, sostenendo che nel deposito telematico rileva il momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna, non la successiva lavorazione della cancelleria. Con il secondo motivo ha dedotto nullità per violazione dell’art. 101 c.p.c., per aver il Tribunale rilevato d’ufficio la tardività senza instaurare il contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel deposito telematico il deposito si ha per avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, mentre è irrilevante la successiva data di lavorazione/iscrizione a ruolo da parte della cancelleria. Poiché dal registro telematico SICID risultava il deposito in data 12 ottobre 2022, l’opposizione era tempestiva rispetto al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’esecutività dello stato passivo (12 settembre 2022). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99 l. fall.
il termine di trenta giorni per l’opposizione allo stato passivo va verificato avendo riguardo al deposito effettivo dell’atto; nel caso di deposito telematico, la tempestività si misura sul momento di perfezionamento dell’invio con ricevuta di avvenuta consegna.
art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012
"Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza..."
nel deposito telematico il perfezionamento del deposito coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna; la successiva lavorazione da parte della cancelleria non incide sulla tempestività.
art. 155 c.p.c.
richiamato dalla disciplina del deposito telematico per il computo dei termini e per le regole sui giorni di scadenza.
art. 13 d.m. 44/2011
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di deposito telematico.
art. 101 c.p.c.
il motivo di nullità per omesso contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio è stato dichiarato assorbito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
indicata come base procedurale per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.
Massime di principio
- Nel deposito telematico, ai fini della tempestività dell’atto, il momento decisivo è quello della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, non la successiva lavorazione o iscrizione a ruolo da parte della cancelleria.
- La disciplina del deposito telematico è volta a neutralizzare il rischio che ritardi imputabili agli uffici giudiziari provochino decadenze o preclusioni in danno della parte che ha inviato tempestivamente l’atto.
- Quando il registro telematico attesta una data di deposito anteriore o coincidente con il termine utile, il giudice non può dichiarare tardivo l’atto facendo prevalere la sola data di lavorazione interna della cancelleria.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto per la corretta individuazione della tempestività del deposito, resta assorbito l’ulteriore motivo fondato sulla dedotta violazione del contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17964/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17966/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17969/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18015/2024 del 01/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 1 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18018/2024 del 01/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →