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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17986/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendola tardiva, perché aveva fatto decorrere il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione/lavorazione dell’atto risultante dalla schermata cartacea del registro telematico e dal decreto di fissazione udienza (13 ottobre 2022), invece che dalla data di deposito telematico desumibile dal registro SICID e dalla ricevuta di avvenuta consegna PEC (12 ottobre 2022). Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l. fall., dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012 e dell’art. 13 d.m. 44/2011, sostenendo che nel deposito telematico rileva il momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna, non la successiva lavorazione della cancelleria. Con il secondo motivo ha dedotto nullità per violazione dell’art. 101 c.p.c., per aver il Tribunale rilevato d’ufficio la tardività senza instaurare il contraddittorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel deposito telematico il deposito si ha per avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, mentre è irrilevante la successiva data di lavorazione/iscrizione a ruolo da parte della cancelleria. Poiché dal registro telematico SICID risultava il deposito in data 12 ottobre 2022, l’opposizione era tempestiva rispetto al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’esecutività dello stato passivo (12 settembre 2022). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    il termine di trenta giorni per l’opposizione allo stato passivo va verificato avendo riguardo al deposito effettivo dell’atto; nel caso di deposito telematico, la tempestività si misura sul momento di perfezionamento dell’invio con ricevuta di avvenuta consegna.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012

    "Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza..."

    nel deposito telematico il perfezionamento del deposito coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna; la successiva lavorazione da parte della cancelleria non incide sulla tempestività.

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato dalla disciplina del deposito telematico per il computo dei termini e per le regole sui giorni di scadenza.

  • art. 13 d.m. 44/2011

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di deposito telematico.

  • art. 101 c.p.c.

    il motivo di nullità per omesso contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio è stato dichiarato assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    indicata come base procedurale per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.

Massime di principio

  • Nel deposito telematico, ai fini della tempestività dell’atto, il momento decisivo è quello della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, non la successiva lavorazione o iscrizione a ruolo da parte della cancelleria.
  • La disciplina del deposito telematico è volta a neutralizzare il rischio che ritardi imputabili agli uffici giudiziari provochino decadenze o preclusioni in danno della parte che ha inviato tempestivamente l’atto.
  • Quando il registro telematico attesta una data di deposito anteriore o coincidente con il termine utile, il giudice non può dichiarare tardivo l’atto facendo prevalere la sola data di lavorazione interna della cancelleria.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per la corretta individuazione della tempestività del deposito, resta assorbito l’ulteriore motivo fondato sulla dedotta violazione del contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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