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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17964/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di un lavoratore che ha dedotto di avere prestato attività subordinata, senza soluzione di continuità, in parte in rapporti formalmente regolarizzati presso diverse società e in parte in periodi non regolarizzati, sempre alle dipendenze sostanziali della medesima persona fisica che, secondo la sua prospettazione, lo avrebbe assunto direttamente, diretto e retribuito. La corte d'appello ha accolto parzialmente la domanda, confermando per i periodi non regolarizzati la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato in capo alla convenuta, salvo escludere un periodo specifico (gennaio 2009 - 20 ottobre 2012) imputandolo a una società terza. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull'onere della prova, sulla non contestazione e sulle presunzioni, sostenendo che la titolarità passiva del rapporto era elemento costitutivo della domanda da provare dal lavoratore e che la corte d'appello avrebbe fondato la decisione su mere congetture e su fatti non adeguatamente provati; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem, lamentando che la corte territoriale si sarebbe limitata a rinviare alla decisione di primo grado senza esaminare realmente i motivi di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha rilevato che la ricorrente non aveva trascritto o depositato gli atti necessari a scrutinare la censura sulla non contestazione, rendendo il profilo inammissibile; inoltre ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio di non contestazione e l'onere probatorio, ponendo a carico del lavoratore la prova dei fatti costitutivi della domanda e ritenendo tale prova raggiunta; quanto al secondo, ha osservato che la motivazione per relationem è legittima se la sentenza d'appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o della riforma, e che nel caso concreto la corte territoriale aveva effettivamente esaminato e replicato alle censure di appello con proprie valutazioni in fatto e in diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di trascrizione/deposito degli atti rilevanti, la parte della censura relativa alla violazione del principio di non contestazione; ha comunque escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sulle presunzioni, osservando che la corte di merito aveva correttamente accertato la prova dei fatti costitutivi della domanda di lavoro subordinato. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, affermando che la motivazione per relationem era assistita da un percorso argomentativo sufficiente e coerente, con effettivo esame dei motivi di gravame. Non sono state liquidate spese perché la parte resistente è rimasta intimata. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    disciplina l'onere della prova: nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente posto a carico del lavoratore la prova dei fatti costitutivi della domanda e avesse ritenuto tale prova assolta.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha escluso che la decisione di merito avesse fatto uso improprio di presunzioni o di mere congetture.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte ha escluso la denunciata violazione delle regole sulla prova presuntiva.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma specificazione decisoria nel testo.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri di allegazione dell'attore nel rito del lavoro e alla contestazione della domanda.

  • art. 416 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il convenuto deve prendere posizione in modo immediato e preciso sui fatti allegati dall'attore, a pena di decadenza; la mancata contestazione dei fatti costitutivi vincola il giudice, salvo i fatti secondari.

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia in tema di giusto processo sia per dedurre la nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base del primo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    base del secondo motivo di ricorso per dedotta nullità della sentenza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il convenuto deve contestare in modo immediato e specifico i fatti costitutivi allegati dall'attore; la mancata contestazione di tali fatti comporta che il giudice li ritenga provati, mentre i fatti meramente secondari possono essere contestati anche successivamente.
  • La prova della titolarità passiva del rapporto di lavoro è un fatto costitutivo della domanda del lavoratore, ma tale onere è assolto anche tramite gli effetti del principio di non contestazione quando la controparte non confuti specificamente le allegazioni rilevanti.
  • La violazione delle regole sulle presunzioni non è configurabile quando il giudice di merito fondi l'accertamento su circostanze allegatesi e non contestate e su un coerente apprezzamento del materiale istruttorio; non basta contrapporre alla motivazione una diversa lettura dei fatti.
  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem alla decisione di primo grado, purché dal complesso delle due motivazioni emerga che il giudice di secondo grado abbia esaminato le censure di gravame e abbia reso comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • La censura di violazione del principio di non contestazione richiede la riproduzione o il deposito degli atti processuali pertinenti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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