Cassazione Civile, Ordinanza n. 22191/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia delle entrate)
La controversia
La società consolidante aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione consolidata CNM/2006 per l'anno d'imposta 2005, relativa a una rettifica in diminuzione collegata alla differenza tra valore civilistico e valore fiscale di un complesso immobiliare conferito alla società consolidata. La cartella derivava dall'inserimento di una variazione in diminuzione in un rigo del modello e dall'omessa compilazione, nel quadro GN, della corrispondente rettifica. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo l'errore meramente formale e sanato con dichiarazione integrativa, richiamando anche altra decisione della CTR su una cartella analoga relativa al 2005. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la CTR fondato la decisione su una sentenza relativa ad altro processo e non passata in giudicato; 2) nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, perché motivata con il solo richiamo a una sentenza di altro giudizio; 3) violazione di varie norme tributarie e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto emendabile l'errore dichiarativo senza verificare se esso avesse inciso sulla sostanza dell'obbligazione tributaria e senza pretendere prova dell'assenza di danno per l'erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondati i primi due motivi. Ha rilevato che la CTR aveva basato la propria decisione sull'autorità di una precedente sentenza della stessa CTR relativa all'annualità 2005; tuttavia quella sentenza era stata poi annullata senza rinvio per tardività del ricorso originario, venendo così meno il presupposto logico-giuridico della decisione impugnata. Per questo ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini il merito verificando i rapporti tra le annualità 2005 e 2007 e l'eventuale esistenza di un errore di compensazione; al giudice di rinvio è stata demandata anche la decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del recupero a ruolo scaturito dalla dichiarazione dei redditi.
richiamato per affermare la tempestività della notifica del ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come norma processuale di riferimento per i motivi di violazione di legge.
invocato per censurare il richiamo da parte della CTR a una sentenza non passata in giudicato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 36-bis, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.
art. 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamato nel terzo motivo in tema di dichiarazione integrativa/emendabilità.
richiamati nel terzo motivo per contestare la gestione fiscale della rettifica dichiarativa.
richiamato per sostenere che il contribuente doveva provare l'assenza di effetti sostanziali e di danno per l'erario.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che il ragionamento della CTR era astrattamente possibile, sebbene poi privo di effettività per il successivo annullamento della sentenza presupposta.
richiamato per descrivere l'annullamento senza rinvio della sentenza presupposta a causa dell'improseguibilità del giudizio per tardività del ricorso originario.
Massime di principio
- Il giudice può fare riferimento, in presenza di un rapporto di pregiudizialità, a una decisione non ancora passata in giudicato; tuttavia tale riferimento resta efficace solo finché la sentenza presupposta conservi validità processuale e logico-giuridica.
- Se la decisione posta a fondamento del giudizio viene successivamente annullata senza rinvio per un vizio processuale originario, viene meno il presupposto della motivazione che su di essa si regge, imponendo la cassazione della sentenza dipendente e il rinnovo dell'esame del merito.
- Una sentenza non può risolversi in un mero rinvio ad altra pronuncia di diverso processo: occorre che la motivazione dia conto in modo autonomo della ragione della decisione e dei presupposti fattuali e giuridici del caso concreto.
- In tema di errori dichiarativi fiscali, l'eventuale emendabilità della dichiarazione non esonera il giudice dal verificare se l'errore abbia inciso sul piano sostanziale e se permanga o meno un pregiudizio per l'erario.
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