Cassazione Civile, Ordinanza n. 34591/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria e di condanna all'esecuzione di opere di consolidamento proposta dalla proprietaria di un immobile che assumeva di avere subito lesioni e danni a causa della mancata manutenzione del fabbricato confinante, di proprietà di più soggetti. Il Tribunale aveva accertato la responsabilità di tutti i convenuti e li aveva condannati in solido. In appello, la Corte territoriale ha confermato l'accertamento della responsabilità ma ha riformato in parte la liquidazione del danno, rigettando la domanda di danni indiretti nei confronti di alcuni appellanti, ritenendo invece coperto da giudicato il relativo capo nei confronti di due convenuti rimasti contumaci. I soccombenti in Cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per vizio di costituzione del giudice, poiché il relatore sarebbe stato un giudice ausiliario; 2) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sul giudicato, sostenendo che l'esito favorevole dell'appello proposto da alcuni coobbligati avrebbe dovuto estendersi anche ai contumaci; 3) in subordine, violazione delle norme sulla solidarietà e sul risarcimento, lamentando che la condanna avrebbe dovuto essere limitata alla quota interna di responsabilità non caducata dall'appello altrui; 4) violazione delle regole sulle spese, per avere la Corte d'appello regolato le spese in modo da determinare una indebita duplicazione della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione relativa ai giudici ausiliari era stata già affrontata dalla Corte costituzionale, che ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale solo con effetto limitato e con temporanea tollerabilità del regime, senza travolgere la costituzione del collegio nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità, rilevando che i ricorrenti non avevano indicato in modo adeguato perché la condanna al pagamento dovesse essere scindibile né dove la questione sarebbe stata prospettata nei gradi di merito; ha inoltre affermato che l'obbligazione solidale passiva non comporta inscindibilità processuale né litisconsorzio necessario. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, richiamando il principio per cui, in presenza di più soccombenti, il giudice può disporre la condanna solidale alle spese in presenza di un interesse comune, valutazione rimessa al merito e non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi vengono scrutinati secondo i vizi deducibili in cassazione; il difetto di specificità e di localizzazione degli atti rilevanti comporta inammissibilità.
richiamato come parametro del dedotto vizio di costituzione del giudice, escluso nel caso concreto.
artt. 62-72 D.L. 21 giugno 2013, n. 69
le norme istitutive dei giudici ausiliari di appello sono state ritenute dalla Corte costituzionale temporaneamente tollerabili fino al riordino della magistratura onoraria.
richiamato dai ricorrenti per sostenere il litisconsorzio necessario, ma la Corte ribadisce che l'obbligazione solidale non lo implica sul piano processuale.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'estensione degli effetti dell'impugnazione ai litisconsorti contumaci; la Corte ne esclude l'applicazione automatica nella solidarietà passiva.
evocato in relazione al giudicato; la Corte afferma che il giudicato si forma per ciascun rapporto processuale tra attore e singolo convenuto.
richiamato per la ripartizione interna tra coobbligati; non consente di sovvertire il principio della solidarietà esterna verso il creditore.
evocato per gli effetti favorevoli del giudicato tra condebitori; la Corte ritiene non decisivo il richiamo nel caso di coobbligati già tutti presenti nel giudizio.
richiamato quale base della responsabilità aquiliana per i danni all'immobile confinante.
richiamato per la liquidazione del danno risarcibile secondo i criteri dell'obbligazione risarcitoria.
le spese seguono la soccombenza; la condanna solidale alle spese è possibile in presenza di interesse comune.
"Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione al rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno un interesse comune."
la solidarietà nelle spese è una deroga alla regola della ripartizione proporzionale e presuppone un accertamento di merito sull'interesse comune delle parti soccombenti.
art. 106 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina dei giudici ausiliari di appello.
art. 32 D.Lgs. n. 116 del 2017
indicato come termine di riferimento per il completamento del riordino della magistratura onoraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'obbligazione solidale passiva non determina di per sé inscindibilità processuale della causa né litisconsorzio necessario tra i coobbligati: il rapporto processuale può svolgersi validamente anche nei confronti di uno solo di essi.
- Il giudicato e gli effetti dell'impugnazione si producono, in presenza di pluralità di convenuti solidali, in relazione al singolo rapporto processuale tra attore e ciascun convenuto, salvo i casi in cui l'ordinamento preveda specifiche estensioni favorevoli.
- Chi invoca in cassazione l'estensione degli effetti di un gravame o la scindibilità della condanna deve indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- La condanna solidale alle spese tra più soccombenti è ammissibile quando il giudice accerti, con valutazione di merito, un interesse comune; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se logicamente e giuridicamente corretto.
- Le questioni sulla composizione del collegio con giudici ausiliari devono essere lette alla luce della disciplina costituzionalmente tollerata nel periodo considerato e della pronuncia della Corte costituzionale che ne ha delimitato gli effetti temporali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34375/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34385/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34398/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34400/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34403/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →