Cassazione Civile, Ordinanza n. 18776/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007, emesso con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, sulla base di beni e spese ritenuti indicativi di capacità contributiva (abitazione principale, autovettura, acquisto di un appartamento e di un’auto). Il contribuente aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello l’Ufficio aveva impugnato la decisione, ma la CTR aveva rigettato il gravame, rilevando d’ufficio la nullità dell’appello e, secondo quanto contestato nel ricorso, anche degli atti impositivi, per difetto di valida sottoscrizione da parte di funzionari privi di potere. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione e omessa esposizione dei fatti di causa; 2) violazione delle norme processuali tributarie e civili perché la CTR avrebbe rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di appello per difetto di sottoscrizione, vizio che avrebbe dovuto essere eccepito dalla controparte; 3) violazione dell’onere della prova e delle norme sulla sottoscrizione degli atti impositivi, sostenendo che anche la nullità degli avvisi per difetto di firma non poteva essere rilevata d’ufficio e che non era necessaria una qualifica dirigenziale dei firmatari o dei deleganti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione della CTR ai fini dell’intelligibilità della decisione; ha accolto il secondo motivo, affermando che il difetto di legittimazione alla sottoscrizione dell’atto di appello da parte del funzionario dell’Agenzia non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepito dal contribuente; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della causa e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento sintetico del reddito complessivo sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiede la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto nella sentenza tributaria
si applica al rito tributario per rinvio generale e rileva ai fini della motivazione della sentenza
la mancanza della concisa esposizione dei fatti e della motivazione incide sulla validità della sentenza solo se impedisce di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione
richiamato nel dedurre vizio di ultrapetizione/rilievo officioso di nullità non dedotta
richiamato nel motivo relativo ai limiti alle questioni deducibili in appello
artt. 18, 24, 32, 53, 57 e 61 D.Lgs. n. 546/1992
richiamati nel motivo contro il rilievo officioso della nullità dell’atto di appello e della sottoscrizione
richiamato nel motivo sul riparto dell’onere della prova in tema di sottoscrizione e validità degli atti impositivi
artt. 21-septies, 21-octies e 21-novies L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamati nel motivo sull’asserita nullità degli atti per difetto di potere di firma
artt. 39, 40, 41-bis, 42 e 56 d.P.R. n. 600/1973
richiamati nel motivo come norme sulla formazione e sottoscrizione degli atti dell’amministrazione finanziaria
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza o sinteticità della motivazione della sentenza determina nullità solo quando impedisce di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; non basta, invece, una mera carenza formale dello svolgimento del processo se il contenuto complessivo dell’atto consente comunque di comprendere la decisione.
- Il difetto di legittimazione alla sottoscrizione dell’atto di appello, quando provenga da funzionario di ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepito dalla parte interessata; in mancanza, opera la presunzione che l’atto provenga dal soggetto legittimato.
- Il vizio di sottoscrizione di un atto processuale o impositivo non va automaticamente qualificato come nullità assoluta e insanabile, ma va trattato secondo il regime proprio del vizio dedotto e delle relative preclusioni processuali.
- Ai fini della validità della sentenza tributaria, la concisa esposizione dei fatti e della motivazione va valutata in funzione della sua intelligibilità complessiva e non secondo un formalismo astratto.
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