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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18776/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007, emesso con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, sulla base di beni e spese ritenuti indicativi di capacità contributiva (abitazione principale, autovettura, acquisto di un appartamento e di un’auto). Il contribuente aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello l’Ufficio aveva impugnato la decisione, ma la CTR aveva rigettato il gravame, rilevando d’ufficio la nullità dell’appello e, secondo quanto contestato nel ricorso, anche degli atti impositivi, per difetto di valida sottoscrizione da parte di funzionari privi di potere. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione e omessa esposizione dei fatti di causa; 2) violazione delle norme processuali tributarie e civili perché la CTR avrebbe rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di appello per difetto di sottoscrizione, vizio che avrebbe dovuto essere eccepito dalla controparte; 3) violazione dell’onere della prova e delle norme sulla sottoscrizione degli atti impositivi, sostenendo che anche la nullità degli avvisi per difetto di firma non poteva essere rilevata d’ufficio e che non era necessaria una qualifica dirigenziale dei firmatari o dei deleganti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione della CTR ai fini dell’intelligibilità della decisione; ha accolto il secondo motivo, affermando che il difetto di legittimazione alla sottoscrizione dell’atto di appello da parte del funzionario dell’Agenzia non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepito dal contribuente; ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della causa e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancanza o sinteticità della motivazione della sentenza determina nullità solo quando impedisce di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; non basta, invece, una mera carenza formale dello svolgimento del processo se il contenuto complessivo dell’atto consente comunque di comprendere la decisione.
  • Il difetto di legittimazione alla sottoscrizione dell’atto di appello, quando provenga da funzionario di ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepito dalla parte interessata; in mancanza, opera la presunzione che l’atto provenga dal soggetto legittimato.
  • Il vizio di sottoscrizione di un atto processuale o impositivo non va automaticamente qualificato come nullità assoluta e insanabile, ma va trattato secondo il regime proprio del vizio dedotto e delle relative preclusioni processuali.
  • Ai fini della validità della sentenza tributaria, la concisa esposizione dei fatti e della motivazione va valutata in funzione della sua intelligibilità complessiva e non secondo un formalismo astratto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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