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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39677/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista impugnava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, fondato su indagini della Guardia di Finanza che avevano ricostruito maggiori redditi da compensi professionali non dichiarati. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che la ricostruzione del volume d'affari fosse coerente con l'esame degli onorari ricavabili da pratiche seguite per compagnie assicuratrici e che il contribuente non avesse fornito prova idonea della dedotta duplicazione dell'IVA. In Cassazione il ricorrente deduceva due motivi: con il primo denunciava omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la CTR avesse trascurato venticinque sentenze passate in giudicato che avevano liquidato compensi inferiori rispetto a quelli considerati nell'accertamento; con il secondo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 67 d.P.R. 600/1973 e 163 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR non avesse considerato la documentazione in atti e avesse così determinato una duplicazione d'imposta, anche in relazione all'IVA.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché, in presenza di "doppia conforme", non era consentita la deduzione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. nei limiti prospettati, sia perché la circostanza invocata non era decisiva: la liquidazione giudiziale delle spese in favore del cliente non coincide con il compenso effettivamente dovuto al difensore, che può essere maggiore salvo inequivoca rinuncia. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché censurava un accertamento di fatto della CTR, che aveva rilevato la mancanza di prova documentale sulla duplicazione IVA; inoltre la doglianza di violazione di legge mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito. Nulla sulle spese, poiché l'Agenzia si era costituita tardivamente senza svolgere difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito; inoltre opera il limite della "doppia conforme" quando appello e primo grado coincidono nella ricostruzione fattuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che conferma quella di primo grado può essere proposto solo nei limiti previsti dalla norma per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle censure di merito travestite da omesso esame.

  • art. 54 d.l. 83/2012

    La disciplina limitativa del ricorso per cassazione nelle ipotesi di doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    La norma è stata richiamata dal ricorrente come base della censura di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza in realtà investisse la ricostruzione del fatto, non l'interpretazione della fattispecie astratta.

  • art. 163 d.P.R. 917/1986

    Analogamente al precedente richiamo normativo, la sua evocazione non ha fondato un vero vizio di violazione di legge, poiché la censura mirava a contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie già apprezzate in modo conforme dai giudici di merito.
  • La liquidazione giudiziale delle spese di lite in favore del cliente non coincide automaticamente con il compenso professionale effettivamente dovuto al difensore: per escludere il diritto al maggior compenso occorre una rinuncia inequivoca del professionista, non desumibile dalla sola riscossione della somma liquidata in sentenza.
  • La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando la parte contesta non l'erronea interpretazione della norma astratta, ma la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito.
  • Il fatto che il contribuente non produca documentazione idonea a sostenere la propria tesi probatoria legittima il rigetto della censura in sede di merito e rende difficilmente sindacabile in cassazione l'accertamento fattuale così compiuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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