Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13493 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 1999, concernente IVA, IRPEF e IRAP. La CTR aveva ritenuto che l’attività di pittore, per la sua natura artistica e per l’andamento irregolare dei redditi, fosse sottratta all’applicazione dei parametri e che l’Ufficio non avesse provato un’effettiva evasione. L’Agenzia ha proposto tre motivi: violazione delle norme sull’accertamento e sull’applicazione dei parametri agli artisti; motivazione generica per il rinvio alla decisione di primo grado; omesso esame delle censure dell’Ufficio circa l’inverosimiglianza delle giustificazioni del contribuente.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 15 aprile 2015, depositata il 1° luglio 2015, ha accolto il primo motivo: la natura artistica dell’attività non consente di escludere in radice l’applicazione degli studi di settore, pur dovendo questi essere adattati al caso concreto e restando possibile fornire prova contraria. Il secondo e il terzo motivo, relativi ai vizi di motivazione, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria, cui spetta anche liquidare le spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha deciso definitivamente la fondatezza dell’accertamento né l’importo delle imposte dovute.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies

    Il giudice di appello ha dunque escluso in radice l'applicabilità degli studi di settore in relazione alla tipologia di attività - artistica - svolta dal contribuente, in violazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

    Gli studi di settore possono essere applicati anche a un’attività artistica o artigiana: la natura dell’attività non basta a escluderne astrattamente la validità e l’efficacia.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Ed invero gli studi di settore introdotti dal D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, direttamente derivanti dai "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , costituiscono supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, che, come questa Corte ha già affermato, possono essere utilizzati dall'ufficio anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finchè non ne sia dimostrata l'infondatezza mediante idonea prova contraria (Cass. 27648/2008), il cui onere è a carico del contribuente.

    Gli studi di settore possono sostenere l’accertamento anche in presenza di contabilità regolarmente tenuta; spetta al contribuente dimostrarne l’infondatezza con prova contraria idonea.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    La disposizione è indicata tra le norme invocate dall’Agenzia nel primo motivo, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.

  • L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181

    La disposizione è indicata tra le norme invocate dall’Agenzia nel primo motivo, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.

  • Codice civile, art. 2727

    La disposizione è indicata tra le norme invocate dall’Agenzia nel primo motivo, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La natura artistica o artigiana dell’attività, anche se caratterizzata da ricavi irregolari e differenze marcate tra operatori, non esclude automaticamente l’applicabilità degli studi di settore.
  • Gli studi di settore hanno valore presuntivo e devono essere adattati alle circostanze concrete del contribuente; non sono prova definitiva dell’imponibile.
  • Quando l’Ufficio fonda l’accertamento sugli studi di settore, il contribuente può contrastarli con prova idonea della loro inapplicabilità o infondatezza nel caso specifico; il solo richiamo alle peculiarità generali dell’attività non determina l’esclusione dello strumento.
  • La cassazione con rinvio per l’erronea esclusione astratta degli studi di settore non conferma automaticamente l’accertamento: il giudice del rinvio deve svolgere il nuovo esame concreto e decidere anche sulle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.