Sentenza del 01/07/2015 n. 13457 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo al 1998, con recupero di maggiori ricavi non dichiarati e costi ritenuti indeducibili, e conseguenti maggiori importi per IVA, IRPEG e IRAP. La CTR dell’Umbria aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società. L’Agenzia ha proposto due motivi: il primo sosteneva che le perdite pregresse non potessero ridurre la base imponibile IRAP, disciplinata dall’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997; il secondo contestava la deducibilità di costi documentati con fatture o lettere di prenotazione, in assenza della prova dell’effettiva prestazione e dell’obbligo di pagarne il corrispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché i quesiti di diritto, richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis, erano generici e astratti e non descrivevano adeguatamente la fattispecie né l’errore imputato alla CTR. Quanto al primo motivo, la Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non aveva riconosciuto la rilevanza delle perdite pregresse ai fini IRAP: aveva distinto l’IRAP da IVA e IRPEG, precisando che la relativa base imponibile era regolata dall’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
il suddetto quesito, dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, non può (come nella specie) essere esposto in maniera generica e teorica, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di comprendere dalla sua sola lettura l'errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile
Il quesito di diritto deve collegare il principio giuridico invocato alla concreta decisione impugnata, identificando l’errore asserito e la regola corretta. Un quesito meramente teorico o generico non assolve la funzione richiesta e rende inammissibile il motivo.
i suddetti giudici affermato tale principio solo con riguardo all'Iva ed all'Irpeg, non all'Irap, rispetto alla quale, pur confermando integralmente la sentenza di primo grado, hanno avuto cura di precisare di aver considerato che per l'Irap la base imponibile andava invece calcolata ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5
Ai fini IRAP la base imponibile va determinata secondo la disciplina specifica dell’art. 5. La decisione non attribuisce alle perdite pregresse il ruolo di componenti negative deducibili dalla base imponibile IRAP; la censura dell’Agenzia, però, non è stata esaminata nel merito perché inammissibile e perché non coglieva la statuizione effettiva della CTR.
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia in relazione all’onere di provare l’effettività dei servizi e l’obbligo di corrisponderne il prezzo. La Corte non ha deciso nel merito la questione probatoria, poiché il quesito formulato era astratto e non indicava il costo concreto, i documenti prodotti o la decisione della CTR.
Art. 75 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo originario
La norma è stata invocata dall’Agenzia per contestare la deducibilità dei costi. La Corte non ha stabilito nel merito quali prove fossero sufficienti a dimostrare l’inerenza o l’effettività dei costi: il motivo è stato dichiarato inammissibile per la genericità del quesito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione soggetto all’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve essere concreto e autosufficiente: deve permettere di individuare, dalla sua sola lettura, la statuizione contestata, l’errore denunciato e la regola giuridica proposta. La formulazione astratta comporta l’inammissibilità del motivo.
- Prima di censurare una sentenza occorre verificare che essa abbia effettivamente affermato la regola contestata. Una doglianza che attribuisce al giudice di merito una statuizione diversa da quella pronunciata non coglie la ratio decidendi.
- Per l’IRAP la base imponibile segue la disciplina specifica del d.lgs. n. 446/1997 e non va automaticamente assimilata a quella delle imposte sul reddito. Questa sentenza, tuttavia, non decide nel merito la deducibilità delle perdite pregresse ai fini IRAP.
- La documentazione contabile dei costi va contestata in modo riferito alla fattispecie: in cassazione occorre indicare quali costi, quali documenti e quale specifica valutazione del giudice siano oggetto di censura. La pronuncia non risolve nel merito quale prova sia necessaria per dimostrare l’effettiva prestazione dei servizi.
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