Sentenza del 01/07/2015 n. 13456 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo al 2003. La CTR Piemonte aveva rideterminato il reddito applicando una percentuale di ricarico del 150%, rispetto al 450,84% calcolato dall'Ufficio e al 231,17% stabilito in primo grado, escludendo gli acquisti del 2004 perché non riferibili direttamente all'attività del 2003. L'Agenzia ha contestato tale esclusione, sostenendo che dati di annualità diverse possono valere come presunzioni, salvo che elementi concreti — come mutamenti del mercato o dell'organizzazione aziendale — ne dimostrino l'inattendibilità. Con il ricorso incidentale, G.P. ha lamentato l'omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla genericità della percentuale di ricarico, alla regolarità contabile, alla carenza dei requisiti delle presunzioni e all'indebita inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e dichiarato assorbito il secondo, rilevando che la CTR aveva escluso i dati del 2004 per la sola ragione che riguardavano un'annualità diversa, senza valutarne l'eventuale efficacia indiziaria per il 2003. Ha rigettato il ricorso incidentale: le censure non indicavano adeguatamente quando e con quale atto le questioni fossero state proposte e, inoltre, i quesiti di diritto erano generici; in caso di omessa pronuncia su un motivo d'appello, il vizio andava denunciato come error in procedendo. La sentenza è stata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR Piemonte, che dovrà valutare se ricorressero le condizioni per attribuire valore presuntivo ai dati del 2004 e liquidare le spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definitivamente determinata la pretesa tributaria.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
la riscontrata potenziale redditività di un'impresa in esercizi diversi da quelli oggetto dell'accertamento ben può essere suscettibile di fornire, in concreto, elementi indizianti ai fini della rettifica dei redditi relativi a tali ultimi esercizi e del realizzato conseguimento, in questi, di utili maggiori di quelli dichiarati
Nel rettificare il reddito d'impresa, l'Amministrazione può fondarsi anche su elementi presuntivi riferiti ad altri esercizi, se nel caso concreto sono idonei a indicare ricavi non dichiarati. Il fatto che i dati riguardino un'annualità diversa non basta, da solo, a escluderne la rilevanza.
la riscontrata potenziale redditività di un'impresa in esercizi diversi da quelli oggetto dell'accertamento ben può essere suscettibile di fornire, in concreto, elementi indizianti ai fini della rettifica dei redditi relativi a tali ultimi esercizi
I dati relativi ad anni diversi possono concorrere alla prova presuntiva, ma il loro valore va apprezzato in concreto. Il giudice deve valutarne l'idoneità indiziaria, considerando circostanze che possano incidere sulla continuità e comparabilità dell'attività.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
La disposizione è richiamata insieme all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 nel quadro dell'accertamento tributario; la decisione non ne formula un'interpretazione autonoma, ma afferma la rilevanza degli elementi presuntivi anche ai fini della rettifica concernente l'IVA.
Codice di procedura civile, art. 346
ove le suddette questioni (domande, eccezioni) fossero state prospettate solo in primo grado e non riproposte in appello dovrebbero intendersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Le questioni proposte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate; per valutare una censura di omessa pronuncia occorre quindi indicare con precisione in quale fase e con quale atto la questione sia stata sollevata.
Codice di procedura civile, art. 366, nn. 3 e 6
non precisa quando, come e soprattutto attraverso quale atto processuale la suddetta questione sia stata proposta "nel corso del giudizio di merito", pertanto omette di indicare specificamente l'atto processuale (o il documento) sul quale il ricorso si fonda.
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti rilevanti e indicare specificamente gli atti o i documenti su cui le censure si fondano. La mancata indicazione impedisce alla Corte di verificare la questione e rende il ricorso non autosufficiente.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
il quesito, dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e giuridico generale, non può (come nella specie) essere generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, il quesito di diritto deve collegare la regola generale al caso concreto e rendere comprensibili l'errore denunciato e la regola invocata; quesiti astratti o generici sono inammissibili.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi appello dovrebbe essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e non come error in iudicando per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (come accaduto nella specie) nè per vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5
L'omessa pronuncia su un motivo d'appello va denunciata come error in procedendo ai sensi del n. 4. I vizi di cui ai nn. 3 e 5 presuppongono invece che il giudice abbia esaminato la questione, risolvendola in modo giuridicamente errato o motivandola inadeguatamente.
Massime di principio
- Per accertare ricavi o redditi non dichiarati, i dati di annualità diverse da quella contestata non sono automaticamente inutilizzabili: possono avere valore presuntivo se risultano concretamente comparabili e pertinenti.
- Il giudice deve valutare l'efficacia indiziaria dei dati di altri anni, considerando eventuali mutamenti del mercato, dell'organizzazione aziendale o della continuità dell'attività; non può escluderli soltanto perché riferiti a un periodo diverso.
- Nel ricorso per cassazione occorre indicare con precisione l'atto e la fase processuale in cui la questione era stata proposta. Le questioni non riproposte in appello si intendono rinunciate.
- L'omessa pronuncia su un motivo d'appello va denunciata come error in procedendo, non come violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione; inoltre, per i ricorsi soggetti all'art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve essere specifico e riferito al caso concreto.
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