Sentenza del 01/07/2015 n. 13459 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’accertamento, ai fini IRPEG e ILOR, di maggiori ricavi della Fincisa per l’anno 1978, fondato sulla quantità di materiale da imballaggio — cunei e palline di polistirolo espanso — utilizzata. La Commissione tributaria centrale aveva giudicato l’elemento presuntivo insufficiente, perché il materiale era facilmente disperdibile e non risultavano ulteriori riscontri concordanti. L’Agenzia ha contestato la motivazione come apparente o insufficiente e ha denunciato la violazione delle regole sulle presunzioni e dell’onere della prova. In via incidentale, la società ha lamentato l’omessa pronuncia su ulteriori motivi d’impugnazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale: la valutazione secondo cui la facile dispersione del materiale rendeva inadeguato, da solo, il criterio dei consumi di imballaggio è un apprezzamento di fatto congruamente motivato, non censurabile in sede di legittimità; la Commissione non aveva escluso in astratto che una sola presunzione possa bastare, ma aveva ritenuto priva dei requisiti necessari quella specifica presunzione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché i quesiti di diritto erano generici e non indicavano la questione sulla quale il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi. Spese del giudizio di Cassazione compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Si è in presenza di una tipica valutazione di fatto, da ritenere priva di vizi logico-giuridici.
La valutazione di fatto sulla gravità e precisione dell’elemento presuntivo, se congruamente motivata e priva di vizi logico-giuridici, non può essere riesaminata in Cassazione attraverso le censure proposte.
I motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., per genericità dei relativi quesiti di diritto, la cui formulazione non può esaurirsi nella enunciazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nè può omettere di precisare su quale questione il giudice aveva omesso di pronunciare.
Il quesito di diritto deve essere specifico: non basta richiamare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, occorre indicare quale concreta questione sarebbe rimasta senza decisione.
La norma è stata invocata dall’Agenzia in relazione all’onere della prova, ma la Corte ha respinto la censura: non ha ravvisato un’errata applicazione della regola probatoria, bensì una valutazione di fatto sull’insufficienza della presunzione concreta.
La CTC non ha escluso in linea di principio che anche una sola presunzione sia idonea a fondare il convincimento del giudice, avendo invece ritenuto che quella specifica presunzione fosse priva dei requisiti di gravità e precisione.
Una singola presunzione può fondare il convincimento del giudice, ma deve possedere in concreto i requisiti di gravità e precisione; la loro sussistenza è oggetto di valutazione di fatto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Invocata dall’Agenzia per sostenere la legittimità dell’accertamento induttivo, la disposizione non consente di fondare automaticamente maggiori ricavi sul solo consumo di imballaggi: l’indizio deve risultare concretamente attendibile secondo i requisiti delle presunzioni.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 28 e 37, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75
L’Agenzia li ha richiamati per denunciare la nullità della decisione per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo comprensibile e adeguata la ragione per cui il materiale facilmente disperdibile non provava da solo l’entità delle vendite.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.
La censura incidentale per omessa pronuncia doveva identificare con precisione la questione non decisa; il richiamo generico alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato non era sufficiente.
Massime di principio
- Il consumo di materiali di imballaggio può essere utilizzato come indizio di vendite, ma non prova automaticamente ricavi non contabilizzati: va valutata l’affidabilità del rapporto tra materiale impiegato e prodotti venduti, considerando caratteristiche come la dispersione e l’eventuale presenza di riscontri ulteriori.
- Una sola presunzione può essere sufficiente, purché nel caso concreto sia grave e precisa; non è necessario che il giudice escluda in astratto il valore delle presunzioni singole.
- In Cassazione non è normalmente possibile sostituire la propria valutazione a quella di merito sulla forza dell’indizio quando la decisione è motivata in modo congruo e privo di vizi logico-giuridici.
- Per denunciare omessa pronuncia, il ricorrente deve indicare quale specifica domanda o questione non sia stata decisa; quesiti generici comportano inammissibilità.
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