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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13455 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo al 2002. La C.T.R., accogliendo parzialmente l’appello di G.P., aveva rideterminato il reddito applicando una percentuale di ricarico del 150%, invece del 450,84% calcolato dall’Ufficio e del 231,17% determinato in primo grado. Aveva escluso i beni acquistati nel 2004 perché non riferibili all’attività commerciale del 2002. L’Agenzia ha contestato che dati di annualità diverse non potessero essere considerati, neppure come indizi, senza verificare eventuali cambiamenti dell’attività o delle condizioni di mercato. G.P. ha invece lamentato l’omessa pronuncia su tre questioni: l’inadeguatezza della percentuale di ricarico rispetto alla specifica attività e alla contabilità regolare; la mancanza di presunzioni precise, gravi e concordanti; e l’indebita inversione dell’onere della prova.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: l’esclusione dei dati del 2004 non poteva fondarsi soltanto sul fatto che appartenessero a un’annualità diversa; occorreva valutarne l’eventuale valore indiziario per il 2002 e verificare se vi fossero mutamenti dell’attività o delle condizioni di mercato tali da renderli inutilizzabili. Il secondo motivo dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale di G.P. è stato rigettato perché i motivi non indicavano con precisione in quale atto e in quale fase le questioni fossero state sollevate, risultando quindi carenti di specificità e autosufficienza; inoltre, i quesiti di diritto erano generici e non calati nel caso concreto. La sentenza della C.T.R. è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata a una diversa sezione della C.T.R. Piemonte, che dovrà valutare il valore presuntivo dei dati del 2004 e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    la riscontrata potenziale redditività di un'impresa in esercizi diversi da quelli oggetto dell'accertamento ben può essere suscettibile di fornire, in concreto, elementi indizianti ai fini della rettifica dei redditi relativi a tali ultimi esercizi e del realizzato conseguimento, in questi, di utili maggiori di quelli dichiarati quando, pur nell'intervenuto mutamento della persona del titolare, risulti incontestata l'oggettiva continuità dell'attività imprenditoriale

    Nell’accertamento del reddito d’impresa, elementi riferiti ad altre annualità possono concorrere come indizi alla rettifica, purché siano concretamente valutati e sussista continuità oggettiva dell’attività; non sono automaticamente inutilizzabili solo perché riferiti a un anno diverso.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    la riscontrata potenziale redditività di un'impresa in esercizi diversi da quelli oggetto dell'accertamento ben può essere suscettibile di fornire, in concreto, elementi indizianti ai fini della rettifica dei redditi relativi a tali ultimi esercizi

    Nel contesto della rettifica IVA, i dati relativi ad annualità diverse possono assumere valore indiziario, ma la loro rilevanza deve essere valutata in concreto e non presunta automaticamente.

  • Codice civile, art. 2729

    le emergenze presuntive che, ai sensi della norma ora citata, ben possono essere utilizzate come fonte di prova di attività non dichiarate

    Le presunzioni possono fondare l’accertamento di attività non dichiarate; gli elementi di annualità diverse possono contribuire alla prova se, valutati concretamente, risultano idonei a fornire indizi.

  • Codice di procedura civile, art. 366, nn. 3 e 6

    non precisa quando, come e soprattutto attraverso quale atto processuale la suddetta questione sia stata proposta "nel corso del giudizio di merito", pertanto omette di indicare specificamente l'atto processuale (o il documento) sul quale il ricorso si fonda.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti o i documenti rilevanti e dove siano state proposte le questioni denunciate; la mancata indicazione può renderlo inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    il quesito, dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, non può (come nella specie) essere generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura l'errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile

    Quando è applicabile l’art. 366-bis, il quesito di diritto deve collegare il principio generale al caso concreto e rendere comprensibili, dalla sua sola lettura, l’errore denunciato e la regola invocata; quesiti astratti o generici sono inadeguati.

  • Codice di procedura civile, art. 346

    ove le suddette questioni (domande, eccezioni) fossero state prospettate solo in primo grado e non riproposte in appello dovrebbero intendersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello; se non lo sono, si intendono rinunciate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 4

    ove le suddette questioni fossero state proposte nell'atto d'appello, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi appello dovrebbe essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4

    L’omessa pronuncia del giudice d’appello su un motivo ritualmente proposto va denunciata in cassazione come error in procedendo ai sensi del n. 4, non come violazione sostanziale di legge o vizio motivazionale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La Corte precisa che la mancata pronuncia su un motivo d’appello non va censurata come violazione o falsa applicazione di norme sostanziali ai sensi del n. 3.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    La Corte precisa che il vizio motivazionale presuppone che il giudice abbia esaminato la questione e l’abbia risolta in modo giuridicamente errato o con motivazione inadeguata; non è il mezzo corretto per denunciare l’omessa pronuncia.

Massime di principio

  • I dati economici di un esercizio diverso da quello accertato non sono automaticamente esclusi: possono avere valore indiziario, ma il giudice deve valutarli concretamente e considerare la continuità dell’attività e l’eventuale mutamento di mercato, organizzazione o politica commerciale.
  • La mera diversità temporale dei documenti non basta a escluderne la rilevanza, così come la loro disponibilità non basta da sola a dimostrare maggiori ricavi: l’inferenza presuntiva deve essere motivata rispetto al caso concreto.
  • Nel ricorso per cassazione occorre indicare con precisione dove e come una questione sia stata proposta nel giudizio di merito, riportando o individuando gli atti rilevanti; se una questione non accolta in primo grado non viene riproposta in appello, può intendersi rinunciata.
  • L’omessa pronuncia su un motivo d’appello deve essere denunciata come error in procedendo, non come violazione di norme sostanziali o vizio di motivazione.
  • Quando richiesto dalla disciplina processuale applicabile, il quesito di diritto deve essere specifico e riferito alla controversia concreta: un quesito astratto o generico può comportare l’inammissibilità del motivo.

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