Sentenza del 01/07/2015 n. 13454 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 1998 relativi a IVA, IRPEF, IRAP e addizionale regionale, determinati mediante i parametri presuntivi applicabili all’attività di attore. Il contribuente contestava, tra l’altro, che nel calcolo fosse stata considerata come bene strumentale un’autovettura ad uso esclusivamente personale, indicata per errore nella dichiarazione per un valore di lire 32.587; sosteneva che la dichiarazione, quale dichiarazione di scienza, fosse rettificabile. Con il primo motivo denunciava un vizio di motivazione per l’omesso esame delle proprie difese; con il secondo lamentava la violazione delle norme sui parametri e sulle presunzioni, sostenendo che dovessero rilevare solo beni e spese effettivamente inerenti all’attività; con il terzo contestava l’irrimediabilità dell’errore dichiarativo. La CTR Campania, con sentenza n. 26 depositata il 23 maggio 2007, aveva accolto solo parzialmente l’appello, disponendo il ricalcolo del maggior reddito considerando redditi da lavoro autonomo per lire 60.054.000 anziché il solo importo di lire 4.860.000, ma aveva ritenuto non provato che l’autovettura indicata tra i beni strumentali fosse personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo denunciava in sostanza vizi di motivazione in diritto e non individuava in modo adeguato il fatto storico decisivo; il secondo formulava un quesito generico, non collegato alla ratio della sentenza e fondato su una circostanza controversa. Ha accolto il terzo motivo, affermando che le dichiarazioni fiscali sono, in linea di principio, dichiarazioni di scienza emendabili e ritrattabili quando l’errore comporti un’imposizione maggiore di quella dovuta per legge; l’eccezione riguarda i casi in cui un beneficio fiscale dipenda da una specifica manifestazione negoziale di volontà in dichiarazione, ipotesi non ricorrente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sull’accertamento: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione dell’errore relativo all’autovettura.
Norme richiamate
Art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
in ipotesi di denunzia di vizio di motivazione, è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del "fatto" (inteso in senso storico e naturalistico, non come "questione" o "punto") controverso, che dia contezza anche della decisività del medesimo fatto siccome richiesta dall'art. 360 c.p.c. , n. 5 nel testo applicabile ratione temporis.
Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve individuare un fatto storico e naturalistico controverso e spiegare perché sia decisivo; non basta censurare genericamente l’omesso esame di questioni o argomenti giuridici.
Art. 366-bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
a norma del quale, in ipotesi di denunzia di vizio di motivazione, è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del "fatto" (inteso in senso storico e naturalistico, non come "questione" o "punto") controverso, che dia contezza anche della decisività del medesimo fatto siccome richiesta dall'art. 360 c.p.c. , n. 5 nel testo applicabile ratione temporis.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile nella causa, la censura di motivazione doveva contenere una chiara e sintetica individuazione del fatto controverso e della sua decisività; un quesito formulato come generico interrogativo non soddisfa tale requisito.
L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e seguenti
La disciplina dei parametri è richiamata nella controversia, ma la Corte non decide nel merito il criterio di scelta dei beni da considerare, poiché il relativo motivo è dichiarato inammissibile.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
Il decreto disciplina i parametri invocati nell’accertamento, ma la Corte non ne interpreta nel merito l’applicazione ai beni personali: la censura riferita ai parametri è inammissibile.
La disposizione sulle presunzioni è citata nel motivo relativo all’accertamento parametrico, ma non è oggetto di una decisione di merito, essendo il motivo dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
La norma è richiamata dal ricorrente nel motivo sui criteri presuntivi, che la Corte non esamina nel merito perché inammissibile.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale, di regola, è una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale: il contribuente può correggere o ritrattare un errore, anche in giudizio, se esso comporta un carico fiscale superiore a quello previsto dalla legge.
- La rettificabilità non opera allo stesso modo quando la legge subordina un beneficio fiscale a una specifica scelta o manifestazione di volontà da effettuare nella dichiarazione: in tale ipotesi la dichiarazione può avere natura negoziale, salvo che l’errore fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione.
- Per contestare l’uso di parametri presuntivi occorre formulare una censura specifica, collegata alla motivazione della decisione impugnata e alle circostanze accertate; non si può assumere come pacifico un fatto che è ancora controverso.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione va riferito a un fatto storico controverso e decisivo, mentre i quesiti di diritto devono indicare con precisione l’errore attribuito al giudice e la regola alternativa che si chiede di applicare.
- L’accoglimento di un motivo con cassazione e rinvio non equivale a un riconoscimento definitivo del diritto sostanziale: il giudice di rinvio deve riesaminare la questione nei limiti indicati dalla pronuncia.
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