Cassazione Civile, Ordinanza n. 37985/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Una società cooperativa aveva proposto opposizione avverso un verbale di accertamento con cui le era stato richiesto il pagamento di una somma quale obbligata solidale, in qualità di subcommittente, per contributi previdenziali e sanzioni non versati dalla subappaltatrice. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo maturata la decadenza dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003; la Corte d'appello aveva confermato, affermando che il termine biennale di decadenza operasse anche nei confronti dell'INPS e che, decorso il biennio dalla cessazione dell'appalto, mancasse qualsiasi iniziativa giudiziale utile. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che la decadenza prevista dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003 riguarda solo l'azione dei lavoratori verso il committente e non anche l'azione dell'ente previdenziale, il quale sarebbe soggetto solo alla prescrizione; con il secondo ha dedotto che, in ogni caso, la notifica del verbale ispettivo al committente costituiva atto idoneo a impedire la decadenza, non essendo la norma specifica sugli atti necessari a tal fine. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità già formatasi sul punto, secondo cui il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 non si applica all'azione esercitata dagli enti previdenziali, i quali restano soggetti alla sola prescrizione. Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine biennale di decadenza non si applica all'azione degli enti previdenziali per il recupero dei contributi; la disposizione tutela il lavoratore e non comprime la pretesa contributiva dell'INPS, che resta soggetta alla prescrizione.
art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004
Norma richiamata nelle censure come modificativa dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.
art. 1, comma 911, L. n. 296/2006
Norma richiamata nelle censure come intervenuta modifica della disciplina dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.
art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 conv. in L. n. 35/2012
Norma richiamata nelle censure come ulteriore modifica dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.
art. 4, comma 31, lett. a) e b), L. n. 92/2012
Norma richiamata nelle censure come ultima modifica dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.
Richiamati nel secondo motivo per sostenere che l'atto ispettivo notificato avrebbe impedito la decadenza e che la norma non specifica gli atti idonei a tal fine.
Richiamato dalla ricorrente per evidenziare la differenza tra l'azione del lavoratore per le retribuzioni e la pretesa contributiva dell'ente previdenziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Richiamato nel procedimento camerale non partecipato per la comunicazione della proposta del relatore.
Massime di principio
- Il termine di decadenza biennale previsto per far valere la responsabilità solidale del committente nell'appalto non si estende, in assenza di espresso dato normativo, all'azione promossa dall'ente previdenziale per il recupero dei contributi.
- L'obbligazione contributiva è autonoma e distinta da quella retributiva: la tutela del lavoratore e la pretesa previdenziale dell'ente, pur collegate, seguono regole diverse quanto a fonte, contenuto e limiti temporali.
- Non è coerente con la funzione di protezione previdenziale interpretare la disciplina in modo da consentire che il mancato esercizio tempestivo dell'azione da parte dell'ente estingua la pretesa contributiva quando il lavoratore abbia già ottenuto o possa ottenere la retribuzione.
- Quando il primo motivo di ricorso accoglie una questione decisiva di diritto, il secondo motivo resta assorbito e la causa va rinviata al giudice di merito per il riesame conforme al principio affermato.
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