Cassazione Civile, Ordinanza n. 08995/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per TARSU e accessori, relativo agli anni d'imposta 2010-2012, notificato alla società contribuente a seguito di un accesso/rilevazione diretta presso locali industriali siti in Napoli. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva dichiarato nulla la costituzione del RTI appellato per irregolarità della rappresentanza processuale, ma nel merito aveva comunque rigettato l'appello della contribuente, ritenendo legittimo il potere impositivo del raggruppamento, irrilevante la mancata iscrizione all'albo di una società con compiti accessori, non provate le doglianze sulla superficie tassabile e sulla detassazione per rifiuti speciali, e non maturata la decadenza per l'annualità 2010. In cassazione la società ha dedotto, tra gli altri: difetto di potere impositivo del RTI per mancanza di iscrizione all'albo di una componente; omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla motivazione dell'avviso e sulla legittimità della rilevazione diretta; omessa pronuncia sulla necessità di un previo iter documentale prima dell'accesso; decadenza del potere di accertamento per l'anno 2010; insufficiente motivazione e mancato esame delle prove sulla effettiva occupazione del sito e sui presupposti impositivi; inesistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del tributo per gli anni contestati.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ha rigettato il motivo sul difetto di potere impositivo del RTI, ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omessa pronuncia in tema di motivazione dell'avviso per difetto di autosufficienza, ha rigettato il motivo relativo alla legittimità della rilevazione diretta ritenendo che il previo preavviso avesse natura di mera cortesia e non fosse causa di nullità, ha accolto il motivo sulla decadenza dell'accertamento limitatamente alla necessità di verificare quando fosse iniziata l'occupazione nell'anno 2010, ha ritenuto assorbito il motivo sui presupposti soggettivi e oggettivi, e ha accolto il primo motivo per omessa considerazione della doglianza centrale sulla posteriore acquisizione/occupazione del complesso industriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 5-quater, D.L. 195/2009
richiamato dalla ricorrente per negare il potere impositivo del raggruppamento; la Corte, nel motivo esaminato, valorizza invece la disciplina dell'affidamento del servizio tramite RTI e l'iscrizione all'albo solo per le imprese svolgenti attività principali.
art. 52, comma 5, lett. b), n. 1, D.Lgs. 446/1997
richiamato come norma sulla legittimazione dei soggetti affidatari dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali.
art. 53, comma 1, D.Lgs. 446/1997
la Corte afferma che l'iscrizione all'albo è richiesta per le imprese del RTI che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, non per quelle che svolgono compiti accessori o complementari.
art. 71, comma 4, D.Lgs. 507/1993
richiamato dalla ricorrente; la Corte lo collega alla disciplina dell'esternalizzazione delle attività di supporto e non ritiene che imponga l'iscrizione all'albo a tutte le imprese del RTI.
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di allegazione e motivazione dell'atto impositivo.
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il preavviso di accesso previsto dalla norma ha natura di mero atto di cortesia e la sua omissione non comporta nullità dell'accertamento.
richiamato a fondamento delle censure per omessa pronuncia; la Corte ritiene inammissibile una di tali censure per difetto di autosufficienza e accoglie quella relativa all'omessa valutazione di un tema decisivo.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare motivazione apparente o insufficiente della sentenza di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro per le censure di violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato quale parametro per le censure processuali di omessa pronuncia e nullità della sentenza.
la Corte richiama la possibilità di decidere nel merito la questione omessa quando la censura sottostante è infondata.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
la Corte afferma che il termine decadenziale per gli avvisi di accertamento dei tributi locali decorre, a seconda del caso, dall'anno di presentazione della dichiarazione dovuta o dal 20 gennaio dell'anno successivo.
art. 70, comma 1, D.Lgs. 507/1993
la Corte distingue tra occupazione/detenzione iniziata fin dall'inizio del periodo d'imposta o prima del 20 gennaio e occupazione iniziata successivamente, ai fini della decorrenza della decadenza.
richiamati dalla ricorrente per contestare i presupposti soggettivi e oggettivi della TARSU.
richiamati per dedurre vizio di motivazione della sentenza tributaria.
richiamato nel quadro delle censure sulla struttura della decisione e sulla motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di motivazione della sentenza.
Massime di principio
- In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a un RTI di tipo misto, il requisito dell'iscrizione all'albo dei concessionari è richiesto solo per le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, non anche per quelle incaricate di compiti meramente accessori o complementari.
- Il preavviso di accesso ai locali previsto dalla disciplina sui tributi locali, ove qualificato dalla giurisprudenza come adempimento di mera cortesia o opportunità, non determina di per sé la nullità dell'accertamento in assenza di una specifica sanzione legale o di una lesione grave di diritti di difesa.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia o di error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di autosufficienza: il motivo deve riprodurre in modo specifico il contenuto delle censure svolte nel merito e gli atti rilevanti, altrimenti è inammissibile.
- Ai fini della decadenza dell'avviso di accertamento dei tributi locali, occorre distinguere tra occupazione o detenzione iniziata fin dall'inizio del periodo d'imposta, per cui il termine decorre dall'anno corrente, e occupazione iniziata successivamente, per cui la decorrenza si sposta all'anno successivo.
- La mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di un fatto decisivo specificamente dedotto e documentato dalla parte, come la posteriore occupazione del bene rispetto agli anni accertati, integra vizio che impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.
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