Cassazione Civile, Ordinanza n. 23147/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un immobile di edilizia popolare sito nel Comune di Messina, per il quale era stato emesso un provvedimento di sgombero e rilascio nei confronti dell'occupante. La destinataria dell'ordine aveva proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. Nel ricorso per cassazione vengono dedotti due motivi: con il primo si denuncia violazione o falsa applicazione della normativa regionale siciliana sopravvenuta, sostenendo che la legge regionale n. 8 del 2018 avrebbe consentito la regolarizzazione della posizione degli occupanti senza titolo al 31 dicembre 2017 mediante censimento, domanda di assegnazione e stipula di un contratto di locazione con pagamento rateale dei canoni; si assume che, non avendo il Comune attivato tale procedura, non poteva essere ordinato il rilascio. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello non avrebbe deciso sull'eccezione di improcedibilità dell'ordinanza comunale, sollevata nelle note conclusive e di replica in ragione dello ius superveniens regionale. La Corte di cassazione rileva però che la questione normativa era stata introdotta tardivamente, dopo la precisazione delle conclusioni, e comunque che la normativa invocata non operava automaticamente: la regolarizzazione richiedeva un censimento amministrativo e la prova del possesso dei requisiti di legge, prova che la ricorrente non aveva fornito, mentre la sentenza di merito aveva qualificato la situazione come occupazione abusiva non regolarizzabile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'eccezione fondata sulla legge regionale sopravvenuta era stata proposta solo con la comparsa conclusionale, quindi oltre il thema decidendum fissato con la precisazione delle conclusioni, sicché la Corte d'appello poteva legittimamente non esaminarla senza violare l'art. 112 c.p.c. Il rigetto del secondo motivo ha assorbito il primo. In via ulteriormente autonoma, la Corte ha comunque osservato che la disciplina regionale invocata non prevedeva un automatismo nella regolarizzazione delle occupazioni sine titulo, ma subordinava il beneficio a un procedimento di censimento e alla dimostrazione di specifici requisiti soggettivi e oggettivi; nella specie tali presupposti non erano stati dimostrati dalla ricorrente, la cui posizione era stata ritenuta di occupazione abusiva non regolarizzabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma che ha consentito la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.
richiamato per rilevare la mancata riproduzione del contenuto degli atti processuali su cui si fondava la censura.
l'omessa pronuncia non sussiste se la domanda o eccezione è proposta tardivamente dopo la precisazione delle conclusioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia.
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
richiamato come disciplina dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
richiamato nel provvedimento comunale di sgombero relativo a bene pubblico occupato senza titolo.
L.R. Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, art. 63
invocata dalla ricorrente quale ius superveniens, ma ritenuta non idonea a imporre automaticamente la regolarizzazione.
L.R. Siciliana 9 agosto 2002, n. 11, art. 1, commi 2, 3, 4 e 5
disciplinava la procedura di censimento e regolarizzazione degli occupanti di fatto, subordinandola al possesso di requisiti specifici.
L.R. Siciliana 5 febbraio 1992, n. 1, art. 2
richiamata come riferimento del censimento degli alloggi e degli occupanti.
L.R. Siciliana 9 dicembre 1996, n. 47, art. 6
richiamata come base per l'integrazione dei dati del censimento degli occupanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione o difesa fondata su uno ius superveniens deve essere tempestivamente introdotta entro il momento di precisazione delle conclusioni; se proposta solo in comparsa conclusionale o in atti successivi, resta estranea al thema decidendum e il giudice può ometterne l'esame senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La disciplina regionale che prevede la regolarizzazione di occupazioni di alloggi popolari senza titolo non opera automaticamente: richiede un procedimento amministrativo di censimento e la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- Chi invoca in cassazione la mancata applicazione di una procedura di regolarizzazione di un'occupazione sine titulo deve allegare e dimostrare i presupposti concreti che avrebbero consentito l'accesso al beneficio; il mero richiamo all'occupazione di fatto non basta.
- Quando il giudice di merito qualifica la situazione come occupazione abusiva non regolarizzabile, la censura deve investire specificamente tale accertamento; in difetto, la doglianza sulla mancata attivazione della procedura di regolarizzazione resta priva di decisività.
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