L.R. Sicilia 11/2002
Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina interventi urgenti su edilizia residenziale pubblica e convenzionata in Sicilia: regolarizzazione di occupazioni di fatto, assegnazioni e riscatti, manutenzioni a carico degli assegnatari, uso dei proventi delle vendite per coprire deficit IACP, bandi speciali e cessione alloggi. Prevede inoltre misure per le opere idriche e per immobili di Siracusa-Ortigia. La maggior parte delle misure è legata a termini specifici, alcuni già scaduti (31 dicembre 2002, 31 dicembre 2004, situazioni riferite al 31 dicembre 2001).
Provvedimenti urgenti in materia edilizia, edilizia residenziale pubblica, Ortigia e approvvigionamento idrico
Provvedimenti urgenti in materia edilizia, ERP, Ortigia e approvvigionamento idrico
La legge regionale siciliana interviene in modo puntuale su edilizia residenziale pubblica, edilizia convenzionata, manutenzioni degli alloggi, utilizzo dei proventi delle vendite, opere idriche e alcuni interventi su Siracusa-Ortigia. Molte disposizioni sono connesse a date e situazioni ormai esaurite, ma il testo consolida anche regole di principio su assegnazioni, canoni e competenze regionali.
Censimento e assegnazione degli alloggi occupati di fatto
Comuni e IACP devono integrare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, i censimenti già previsti dalla normativa regionale, includendo tramite avviso pubblico anche i soggetti che al 31 dicembre 2001 occupavano di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con fondi statali assegnati a Regione o Comune, purché mancasse un provvedimento di assegnazione o vi fosse rinuncia espressa degli assegnatari.
Individuate le occupazioni al 31 dicembre 2001, il comune o l’ente gestore deve assegnare gli alloggi a chi li detiene di fatto e possiede i requisiti, stipulando il contratto. L’assegnazione in locazione richiede domanda dell’occupante entro 3 mesi dalla comunicazione dell’ente gestore e resta subordinata a condizioni precise: possesso dei requisiti di legge, assenza di pregiudizio per un assegnatario già titolare di decreto di assegnazione, recupero di canoni e spese arretrate dalla data iniziale di occupazione e rilascio delle parti comuni e degli spazi eccedenti l’originaria consistenza dell’alloggio.
Rateizzazione dei canoni arretrati e salvezza delle assegnazioni già effettuate
L’ente gestore può consentire la rateizzazione, anche mensile, dei canoni pregressi per un periodo complessivo non superiore a 10 anni, applicando il tasso legale. Restano salvi gli effetti delle assegnazioni cartolari effettuate dai comuni entro il 31 dicembre 2001.
Canoni di locazione nell’edilizia residenziale pubblica
La legge modifica la disciplina regionale dei canoni fissando che il canone di locazione non può superare il 12% del reddito imponibile del nucleo familiare, calcolato escludendo i redditi dei figli con età inferiore a 30 anni. Il reddito imponibile va inteso secondo i criteri dell’articolo 21 della legge n. 457/1978.
Modifiche alla disciplina regionale dell’assegnazione degli alloggi popolari
Sono abrogati due commi dell’articolo 23 della legge regionale n. 2/2002. Inoltre, nella disciplina delle assegnazioni viene sostituito il requisito temporale di residenza/domanda con il riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli alloggi popolari costruiti con finanziamenti statali, regionali o comunali viene riconosciuta priorità ai residenti del comune in cui gli alloggi si trovano, utilizzando anche graduatorie diverse purché basate sugli stessi criteri di punteggio. L’assegnazione degli alloggi è attribuita al sindaco del comune nel cui territorio gli alloggi sono stati realizzati.
Manutenzioni urgenti eseguite dall’assegnatario
L’IACP può autorizzare l’assegnatario a realizzare interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’alloggio, sulla base di richiesta corredata da perizia tecnica giurata. Se l’IACP non si pronuncia entro 60 giorni, l’istanza si intende accolta.
Le spese sostenute sono detratte dal canone, con eventuale compensazione della posizione debitoria. Per gli alloggi assegnati a riscatto, l’eventuale eccedenza rispetto al canone conguagliato viene detratta dal prezzo di cessione.
Ripiano del deficit degli IACP con i proventi delle vendite
I proventi derivanti dalla vendita degli alloggi disciplinati dalla legge n. 560/1993 e dalla legge regionale n. 43/1994 sono destinati prioritariamente al ripiano del deficit finanziario degli IACP fino all’85% dei proventi complessivi previsti nei piani di vendita approvati dalla Regione.
Bandi speciali per gravi esigenze abitative o categorie sociali
Per l’assegnazione di alloggi destinati a nuclei familiari in gravi esigenze abitative o alla tutela di particolari categorie sociali, il comune deve emanare bandi speciali, potendo prevedere requisiti aggiuntivi o specifici. Ai comuni che non attivano tali procedure non sono assegnate somme per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Edilizia convenzionata e agevolata: proroghe e termini per cessione/assegnazione
Il termine per la cessione e l’assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata è prorogato al 31 dicembre 2004. Per i programmi non ancora completati, cessione/assegnazione e frazionamento dei mutui devono essere eseguiti entro 3 anni dall’ultimazione dei lavori.
Cessione degli alloggi popolari della Regione
Gli alloggi popolari di proprietà regionale o facenti parte del patrimonio regionale, o gestiti dalla Regione, sono ceduti agli assegnatari, agli aventi diritto o ai soggetti che abbiano presentato o presentino regolare domanda di riscatto. Il prezzo di cessione è determinato con riferimento al valore venale dell’alloggio al momento dell’atto di assegnazione agli aventi diritto.
Opere di approvvigionamento idrico e adduzione
Le opere di approvvigionamento idrico e di adduzione suscettibili, singolarmente o come parte di un sistema complesso, di alimentare direttamente o indirettamente più ambiti territoriali ottimali o più utenti a usi multipli, sono di competenza della Regione. La gestione può essere affidata a società costituite ai sensi della normativa regionale richiamata.
Interventi urgenti per Siracusa-Ortigia
Il sindaco di Siracusa è autorizzato a utilizzare in via emergenziale una parte dei finanziamenti destinati a Ortigia per coprire integralmente i costi di consolidamento di immobili privati colpiti da ordinanza di sgombero, nel rispetto delle finalità della normativa statale richiamata.
Fino al 31 dicembre 2002, l’approvazione dei progetti esecutivi predisposti da enti pubblici per interventi di edilizia residenziale pubblica in Ortigia, se conformi agli standard del piano particolareggiato, produce effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Molte disposizioni sono riferite a fatti, censimenti, termini e scadenze già conclusi (31 dicembre 2001, 31 dicembre 2002, 31 dicembre 2004), per cui il provvedimento ha oggi rilievo soprattutto come testo consolidato di disciplina storica; alcune regole di principio restano comunque utili come quadro normativo di riferimento.
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