Cassazione Penale, Ordinanza n. 09547/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva condannato due imputati per plurime contravvenzioni ambientali, relative alla gestione non autorizzata di veicoli e rifiuti, nonché a interventi edilizi abusivi sul terreno utilizzato come piazzale. In particolare, veniva contestata la responsabilità di uno dei due come amministratore di fatto/socio occulto della società, la ricostruzione del fatto sulla base delle risultanze del sopralluogo e delle dichiarazioni testimoniali, la sussistenza dei reati di cui ai capi di imputazione relativi alla gestione e rottamazione dei veicoli e al deposito di macerie, e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I ricorrenti deducevano vizi di motivazione, travisamento della prova, violazione di legge, incompletezza del quadro indiziario e mancato raggiungimento della prova di colpevolezza, oltre a censurare la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo le censure generiche, meramente riproduttive di doglianze già esaminate e prive di uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha valorizzato che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e puntuale sia sul ruolo gestionale dell'imputato ritenuto amministratore di fatto, sia sulla natura non autorizzata delle attività svolte, riconducibili a smontaggio, gestione, rottamazione e deposito illecito di rifiuti, sia sull'assenza dei presupposti per la particolare tenuità del fatto, in ragione della pluralità e durata delle condotte e dell'incidenza sugli interessi ambientali. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati
art. 256, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice in materia di gestione illecita di rifiuti, applicata alla condotta di smontaggio, gestione e rottamazione non autorizzata
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato per il profilo sanzionatorio/contestuale connesso alla gestione illecita dei rifiuti
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2003
richiamato quale disposizione incriminatrice relativa alla gestione dei veicoli fuori uso e alle attività di demolizione/rottamazione
art. 44, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato per il profilo edilizio relativo all'uso del terreno e alle trasformazioni del suolo
art. 24 Cost.
invocato dalla difesa insieme all'art. 192 c.p.p. in relazione all'incompletezza del quadro indiziario
richiamato dai ricorrenti per contestare la tenuta della prova indiziaria e la completezza del compendio probatorio
invocato per chiedere la particolare tenuità del fatto, esclusa dalla Corte per la pluralità, non occasionalità e gravità delle condotte
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
sentenza Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non dovuta a colpa del ricorrente, non si applica la sanzione pecuniaria; qui però tale assenza di colpa è stata esclusa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un confronto specifico e critico con la motivazione impugnata.
- La contestazione del ruolo di amministratore di fatto può essere adeguatamente sorretta da indizi convergenti e dichiarazioni testimoniali che descrivano la gestione sostanziale e unitaria dell'impresa, anche a prescindere dall'intestazione formale.
- In materia di gestione rifiuti, il deposito temporaneo è configurabile solo in presenza dei presupposti legali di raggruppamento preliminare alla raccolta e nei limiti temporali e quantitativi previsti; in difetto, la presenza di materiali ammassati, misti e non cautelati può integrare un deposito illecito non autorizzato.
- La nozione di attività di gestione/rottamazione dei veicoli va desunta dalla concreta organizzazione dei luoghi e dalle operazioni effettivamente svolte, non dalla sola qualificazione formale dell'attività autorizzata.
- La particolare tenuità del fatto deve essere esclusa quando le condotte siano plurime, protratte nel tempo, non occasionali e abbiano inciso in modo apprezzabile sui beni giuridici protetti, senza successivi interventi significativi di ripristino o bonifica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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