Cassazione Penale, Ordinanza n. 09525/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per occupazione abusiva di litorale costiero. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p., sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata e che il ricorrente avesse svolto il solo ruolo di armatore, senza essere proprietario delle imbarcazioni e senza avere una condotta penalmente rilevante. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava a una rivalutazione del merito, riproduceva doglianze già proposte in appello e già esaminate e respinte con motivazione congrua e conforme a diritto, risultando quindi generica e solo apparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse adeguata, che il ricorrente fosse consapevole dell'assenza di un titolo concessorio per l'occupazione del litorale e che le due ordinanze di demolizione ricevute confermassero tale consapevolezza. Ha inoltre escluso rilievo difensivo alla tesi del mero ruolo di armatore, osservando che l'armatore risponde della gestione ed esercizio dell'imbarcazione, indipendentemente dalla proprietà, e dunque può rispondere dell'occupazione abusiva posta in essere tramite le imbarcazioni da lui gestite. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice relativa all'invasione di terreni o edifici; la Corte considera la censura sull'affermazione di responsabilità non consentita in sede di legittimità perché volta a rivalutare il merito.
Richiamato come ulteriore disposizione incriminatrice contestata; la Corte non entra nel merito della qualificazione oltre a rilevare l'inammissibilità del motivo.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del compendio fattuale e probatorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproduca doglianze già dedotte in appello e già esaminate con motivazione logica e giuridicamente corretta dal giudice territoriale.
- La responsabilità dell'armatore per l'esercizio e la gestione dell'imbarcazione può fondare l'addebito quando l'illecito sia realizzato mediante le imbarcazioni da lui gestite, anche se non ne sia proprietario.
- La consapevolezza dell'assenza di un titolo concessorio e la ricezione di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'occupazione costituiscono elementi idonei a sostenere il giudizio di responsabilità, se valorizzati dal giudice di merito con motivazione congrua.
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