Cassazione Penale, Ordinanza n. 09523/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità è stata fondata sia sulla genericità e non specificità del primo motivo, sia sulla infondatezza del secondo motivo relativo alla prescrizione, poiché il termine non era ancora maturato alla data della decisione di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato che, in primo grado, era stato assolto dai capi di imputazione relativi all'occupazione abusiva di area demaniale e alla realizzazione di opere abusive su arenile, con declaratoria di particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di merito. Nel ricorso per cassazione l'interessato deduceva, da un lato, violazione dell'art. 530, comma 1, c.p.p., sostenendo l'insufficienza del quadro probatorio e prospettando una diversa lettura delle risultanze processuali; la Corte di cassazione rileva che tale censura riproduceva questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e introduceva argomenti ritenuti eccentrici e inconferenti rispetto all'imputazione. Con il secondo motivo il ricorrente contestava il calcolo della prescrizione del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, sostenendo che le opere risalissero al 2014 e quindi la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di appello. La Corte ha però richiamato la disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, e ha osservato che, trattandosi di fatto accertato al 15 giugno 2018 e di reato permanente, il termine decorreva dalla cessazione della condotta antigiuridica, avvenuta non prima del 14 novembre 2018, con conseguente maturazione della prescrizione solo dopo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
La censura fondata su questa disposizione è stata ritenuta generica e non specifica perché si limitava a sollecitare una diversa valutazione delle prove, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale.
art. 54 R.D. 30 marzo 1942, n. 327
Richiamato come norma incriminatrice del capo a), relativa all'occupazione abusiva di spazio demaniale.
art. 1161 R.D. 30 marzo 1942, n. 327
Richiamato come norma incriminatrice del capo a), in relazione alla abusiva occupazione di spazio demaniale; la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta permanente.
Richiamato come norma incriminatrice del capo b), relativa all'invasione di terreni o edifici.
Richiamato come norma incriminatrice del capo b), in relazione alla disciplina applicabile al fatto contestato.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla l. n. 103 del 2017 è stata ritenuta applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato in sentenza.
È stata applicata per calcolare la sospensione del corso della prescrizione nella misura di 18 mesi per i reati commessi nel periodo di vigenza della riforma.
Richiamata nel principio delle Sezioni Unite quale intervento non avente effetto retroattivo abrogativo della disciplina previgente sulla sospensione della prescrizione.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamata nel principio delle Sezioni Unite come disciplina successiva che si applica ai reati commessi dal 1 gennaio 2020.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a reiterare le doglianze già prospettate in appello, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare reali vizi logici o giuridici della decisione.
- La contestazione della valutazione probatoria non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, soprattutto quando il giudice di appello abbia già fornito una motivazione coerente e logica sulle prove acquisite.
- Ai fini della prescrizione dei reati permanenti, il termine decorre dalla cessazione della condotta antigiuridica e non dalla sola data di accertamento del fatto, né dalla originaria realizzazione delle opere o della situazione illecita.
- Per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017 si applica la sospensione del corso della prescrizione prevista da tale riforma, con conseguente proroga del termine prescrizionale nei limiti stabiliti dalla legge applicabile al tempo del fatto.
- Quando la ricostruzione di merito accerta che la liberazione del bene demaniale o la cessazione dell'occupazione abusiva è avvenuta solo in una data successiva, il dies a quo della prescrizione va ancorato a quel momento e non a una data anteriore invocata dalla difesa senza adeguato riscontro nel testo della sentenza.
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