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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09529/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione e cessione di stupefacenti. Il fatto contestato consisteva nella cessione, mediante spedizione, di dosi di hashish, ecstasy e cocaina, nonché nella detenzione delle stesse sostanze e di strumenti tipicamente funzionali allo spaccio, quali bilancino, buste di cellophane e materiali utili alla spedizione. Con un unico motivo si è denunciata la violazione di legge e la mancanza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato il comportamento processuale, le condizioni di vita dell'imputato e le modalità del fatto, e che la pena sarebbe stata commisurata in misura prossima al massimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e privo delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, osservando che esso riproponeva censure già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica sulla pena, valorizzando l'esistenza di un'attività organizzata di spaccio desumibile dagli strumenti utilizzati e dalla varietà degli stupefacenti, nonché la mancata collaborazione dell'imputato nell'individuazione del fornitore. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata per la condotta di cessione e detenzione di stupefacenti; la sentenza presuppone la conferma della responsabilità già affermata nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche, prive dell'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei dati fattuali che le sorreggono, soprattutto se riproducono questioni già esaminate e motivate nei gradi di merito.
  • La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si traduce in una mera richiesta di rivalutazione del merito, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Ai fini della commisurazione della pena, il giudice può valorizzare la presenza di un'attività organizzata di spaccio, desunta da strumenti tipici della cessione e dalla pluralità/tipologia degli stupefacenti detenuti o ceduti.
  • La mancata collaborazione dell'imputato nell'individuazione di altri soggetti coinvolti può essere legittimamente considerata in sede di dosimetria della pena.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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