Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09526/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 159 e 161 c.p., sostenendo che il reato sarebbe stato prescritto; la Corte di cassazione ha invece ritenuto corretta la verifica della decorrenza della prescrizione, evidenziando che la recidiva qualificata incide sia sul termine minimo sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo. Con il secondo motivo ha denunciato violazioni degli artt. 191 ss., 213 e 605 c.p.p., ma in realtà ha prospettato, secondo la Corte, una rivalutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità della persona offesa e dei testimoni. Il terzo motivo è stato ritenuto inedito perché non devoluto in appello. Il quarto motivo riguardava la determinazione della pena ed è stato reputato aspecifico, in quanto mirava a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio già adeguatamente motivato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la prescrizione del reato di ricettazione, ritenendo corretti i calcoli della Corte d'appello alla luce degli artt. 157 e 161 c.p. e della recidiva qualificata; ha poi giudicato inammissibili le censure probatorie perché volte a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, quelle nuove perché non dedotte in appello, e quelle sulla pena perché generiche e dirette a una rivalutazione del discrezionale giudizio di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di prescrizione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 161 c.p.

    la Corte afferma che, in presenza di atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione va aumentato di ulteriori due terzi; la recidiva qualificata incide anche su questo calcolo.

  • art. 157 c.p.

    indicato quale base di calcolo del termine minimo di prescrizione, aumentato per effetto della recidiva qualificata.

  • artt. 191 ss. c.p.p.

    richiamati dal ricorrente in relazione a presunte violazioni sulla prova; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito.

  • art. 213 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse profili decisivi di illegittimità.

  • art. 605 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché devolveva questioni di merito al giudice di legittimità.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio di commisurazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    la Corte esclude che la disciplina della prescrizione, come applicata al caso, integri una violazione del ne bis in idem sostanziale tutelato dalla disposizione.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, la recidiva qualificata può incidere sia sul termine minimo di prescrizione sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo, senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale.
  • La verifica della prescrizione deve essere compiuta applicando i criteri legali di calcolo del termine base e delle eventuali proroghe per interruzione, anche assumendo la data di consumazione più favorevole al ricorrente.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dell'attendibilità delle fonti dichiarative o una diversa ricostruzione dei fatti quando il giudice di merito abbia già esaminato le emergenze processuali con motivazione non illogica.
  • Sono inammissibili le censure in cassazione che introducono questioni non dedotte nei gradi di merito e quindi non devolute al giudice d'appello.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la pena frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente, non la mera richiesta di una diversa quantificazione.
  • Le doglianze generiche o aspecifiche sul trattamento sanzionatorio non sono idonee a fondare l'annullamento in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.