Cassazione Penale, Ordinanza n. 09528/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a due anni di reclusione per aver, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, reso dichiarazioni non veritiere e omesso di indicare il proprio stato detentivo. I motivi di ricorso erano tre: 1) travisamento della prova e erronea valutazione dell'elemento soggettivo, sostenendo che le domande per il beneficio fossero state inoltrate telematicamente tramite CAF e che mancasse una sottoscrizione dell'imputato, con conseguente configurabilità di un errore scusabile; 2) carenza di motivazione sulla recidiva contestata, nonostante uno specifico motivo di appello; 3) manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare per il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e sostanzialmente in fatto, già esaminate e disattese dai giudici di merito, oltre che prive di puntuale richiamo agli atti rilevanti. Sul primo motivo ha rilevato che i giudici di merito avevano fondato la decisione sulle domande di reddito di cittadinanza e sulle DSU ISEE, contenenti dichiarazioni false o omesse indicazioni rilevanti; ha inoltre osservato che l'asserito errore sulla spettanza del beneficio integra un errore sulla legge penale non scusabile e non esclude il dolo ex art. 5 c.p. Sul secondo motivo ha escluso il vizio motivazionale sulla recidiva, rilevando che l'appello era generico e che, per la recidiva semplice ex art. 99, comma 1, c.p., non è richiesto un nesso tra il nuovo reato e i precedenti. Sul terzo motivo ha reputato adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio, valorizzando la mancanza di resipiscenza e di elementi favorevoli. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
Costituisce la norma incriminatrice contestata per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza mediante dichiarazioni false o omissioni rilevanti.
Integra il precetto penale richiamato dall'art. 7 del medesimo decreto-legge, sicché l'errore sulla spettanza del beneficio si risolve in errore sulla legge penale.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 4 del 2019.
art. 99, primo comma, cod. pen.
La recidiva semplice non richiede un collegamento tra il reato oggetto del giudizio e i precedenti penali.
L'errore sulla legge penale non scusabile non esclude il dolo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
È richiamato indirettamente dalla descrizione del beneficio e della disciplina del reddito di cittadinanza, ma non è oggetto di autonoma decisione.
sentenza Corte cost. n. 86 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di colpa nella causa di inammissibilità, non opera la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; nel caso concreto tale esimente è stata esclusa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre doglianze di fatto già esaminate dai giudici di merito, senza specifico confronto con la motivazione impugnata e senza puntuale richiamo agli atti decisivi.
- In materia di reddito di cittadinanza, l'erronea convinzione circa la spettanza del beneficio, quando la disciplina integra il precetto penale contestato, si risolve in un errore sulla legge penale che non esclude il dolo e non è scusabile se la normativa non presenti oggettivi profili di oscurità.
- La recidiva semplice di cui all'art. 99, comma 1, c.p. può essere motivatamente applicata senza che sia necessario un collegamento tra il nuovo reato e i precedenti penali; la censura difensiva deve investire specificamente la valutazione della pericolosità sociale o gli altri profili pertinenti.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono sorretti da motivazione sufficiente quando il giudice valorizzi la mancanza di resipiscenza e l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione segue, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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