Cassazione Penale, Ordinanza n. 09524/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per asserita illegittimità dell'integrazione probatoria disposta dal giudice di primo grado nel giudizio abbreviato ex art. 507 c.p.p. (richiamato dalla sentenza anche in relazione all'art. 441, comma 5, c.p.p.), perché il giudice avrebbe esercitato il potere officioso solo dopo essersi ritirato in camera di consiglio, e non immediatamente dopo la chiusura della fase istruttoria. Secondo il ricorrente, ciò avrebbe determinato nullità o comunque inutilizzabilità della prova così assunta e della sentenza fondata anche su di essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, affermando che nel giudizio abbreviato il potere di integrazione probatoria officiosa del giudice non richiede una specifica motivazione, non è soggetto a limiti temporali ed è esercitabile in ogni fase del procedimento, anche dopo il ritiro in camera di consiglio, quando il giudice ritenga indispensabile l'approfondimento istruttorio. Ha inoltre escluso che da tale esercizio possano derivare nullità o inutilizzabilità delle prove acquisite o della sentenza che su di esse si fondi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il richiamo è usato per affermare che il potere di integrazione probatoria officiosa nel rito abbreviato è analogo a quello dibattimentale e può essere esercitato quando il giudice lo reputi necessario ai fini della decisione.
Attribuisce al giudice del giudizio abbreviato un potere di integrazione probatoria officiosa preordinato alla decisione e non soggetto a limiti temporali, né a un particolare onere motivazionale specifico, secondo la giurisprudenza richiamata.
È richiamato per indicare che anche le prove eventualmente richieste dall'imputato come condizione di accesso al rito speciale entrano nel materiale valutabile dal giudice ai fini della decisione.
art. 112 Cost.
Viene evocato per giustificare i poteri sostitutivi del giudice rispetto all'eventuale incompletezza delle indagini e all'obbligatorietà dell'azione penale.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato il giudice può integrare d'ufficio l'istruttoria quando ritenga che il materiale probatorio disponibile non consenta una decisione nel merito adeguatamente fondata.
- Il potere di integrazione probatoria officiosa nel rito abbreviato non è vincolato a un momento processuale predeterminato e può essere esercitato anche dopo la chiusura della discussione o dopo il ritiro in camera di consiglio, se il giudice ravvisi l'indispensabilità dell'approfondimento.
- L'esercizio del potere officioso di integrazione istruttoria nel giudizio abbreviato non determina di per sé nullità o inutilizzabilità delle prove acquisite, né invalidità della sentenza che vi si fondi.
- Nel rito abbreviato l'esigenza di definizione rapida del processo deve cedere dinanzi alla necessità di una decisione fondata su un compendio probatorio completo e idoneo a sostenere il giudizio di responsabilità.
- In sede di legittimità non è sindacabile, in quanto tale, la scelta del giudice di fare ricorso ai poteri officiosi di integrazione probatoria riconosciutigli nel giudizio abbreviato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09523/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09525/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09526/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09528/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09529/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_penale · 12 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09530/2026 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →