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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09125/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito del 22 luglio 2017 con cui l'INPS contestava il mancato versamento di contributi alla Gestione commercianti per gli anni 2010-2013. La Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla destinataria dell'atto, ritenendo rituale la notifica eseguita mediante semplice raccomandata postale e reputando non necessaria la produzione di una seconda raccomandata informativa. Con il ricorso per cassazione, la parte soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in tema di notificazioni degli atti impositivi e processuali eseguite a mezzo posta, sostenendo che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio, il perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito INPS richiede la prova della ricezione della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della sua spedizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, quando un atto impositivo o processuale notificato direttamente a mezzo posta non sia consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notificazione può essere fornita solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di deposito presso l'ufficio postale, e non con la sola prova della spedizione della raccomandata stessa. Poiché la sentenza impugnata si era discostata da tale principio, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa uniformandosi al principio di diritto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, d.lgs. n. 890 del 1982

    È richiamato come norma disciplinante le notificazioni a mezzo posta e il relativo onere probatorio nel caso di mancata consegna al destinatario.

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    È richiamato nel quadro normativo dell'avviso di addebito e della sua notificazione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato quale disposizione relativa alla notificazione degli atti impositivi mediante servizio postale.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come norma generale in tema di notificazione degli atti tributari, evocata per il regime notificatorio applicabile.

  • artt. 32 e 39 D.M. 9.4.2011

    Sono richiamati tra le disposizioni che regolano il procedimento notificatorio dell'avviso di addebito.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla disciplina della notifica in caso di irreperibilità relativa e agli adempimenti successivi alla mancata consegna.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come disposizione processuale pertinente nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito.

Massime di principio

  • In tema di notificazione di atti impositivi o processuali eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, quando la consegna non avvenga per temporanea assenza del destinatario o per altre ipotesi assimilate di mancata consegna, il notificante deve provare il perfezionamento della procedura producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito presso l'ufficio postale.
  • La sola prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
  • Se il giudice di merito esclude la necessità della raccomandata informativa in una fattispecie in cui la legge e la giurisprudenza di legittimità la richiedono, la decisione è cassabile per violazione della disciplina delle notificazioni.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiNotificazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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