Cassazione Civile, Ordinanza n. 34734/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, in misura proporzionale, le imposte ipotecaria e catastale dovute per un fabbricato strumentale in corso di costruzione, oggetto di un contratto di compravendita del 4 giugno 2012. Con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10 e della tariffa allegata art. 1-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter, e della l. n. 220 del 2010, art. 1, sostenendo che, alla luce della novella del 2006, per le cessioni di immobili strumentali non ultimati, non rientrando tali operazioni tra le esclusioni previste dall'IVA, le imposte ipotecaria e catastale avrebbero dovuto applicarsi in misura fissa e non proporzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 223 del 2006, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale anche agli atti di trasferimento di immobili strumentali, indipendentemente dall'assoggettamento ad IVA. Ha valorizzato il dato normativo che richiama la categoria unitaria degli immobili strumentali e ha escluso che, nel caso concreto, la cessione di un fabbricato strumentale in corso di costruzione potesse essere trattata diversamente. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10
dopo la modifica del 2006, prevede l'applicazione proporzionale dell'imposta sulle volture catastali anche per immobili strumentali assoggettati ad IVA
d.lgs. n. 347 del 1990, art. 1-bis della tariffa allegata
ricomprende le trascrizioni di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali o costituzione/trasferimento di diritti sugli stessi, con tassazione proporzionale
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter
il richiamo normativo serve a identificare la categoria degli immobili strumentali, a prescindere dall'effettivo assoggettamento ad IVA della singola cessione
d.l. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis
la novella è il fondamento della disciplina che ha esteso la tassazione proporzionale alle cessioni di immobili strumentali
legge di conversione della novella del 2006 richiamata dalla Corte
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha introdotto la previsione richiamata per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di imposte ipotecaria e catastale, il richiamo agli immobili strumentali di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 va inteso come riferimento alla categoria unitaria dei beni strumentali, non alla sola loro imponibilità IVA.
- Dopo la riforma del 2006, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale per gli atti di trasferimento di immobili strumentali, anche quando la cessione sia assoggettata ad IVA.
- La disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari strumentali non cambia per il solo fatto che il bene sia ancora in corso di costruzione, ove l'atto sia qualificabile come trasferimento di immobile strumentale.
- Quando la Corte ha già interpretato in modo consolidato la disciplina applicabile, il ricorso fondato su una lettura opposta delle norme fiscali è destinato al rigetto.
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