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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34734/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, in misura proporzionale, le imposte ipotecaria e catastale dovute per un fabbricato strumentale in corso di costruzione, oggetto di un contratto di compravendita del 4 giugno 2012. Con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10 e della tariffa allegata art. 1-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter, e della l. n. 220 del 2010, art. 1, sostenendo che, alla luce della novella del 2006, per le cessioni di immobili strumentali non ultimati, non rientrando tali operazioni tra le esclusioni previste dall'IVA, le imposte ipotecaria e catastale avrebbero dovuto applicarsi in misura fissa e non proporzionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 223 del 2006, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale anche agli atti di trasferimento di immobili strumentali, indipendentemente dall'assoggettamento ad IVA. Ha valorizzato il dato normativo che richiama la categoria unitaria degli immobili strumentali e ha escluso che, nel caso concreto, la cessione di un fabbricato strumentale in corso di costruzione potesse essere trattata diversamente. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposte ipotecaria e catastale, il richiamo agli immobili strumentali di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 va inteso come riferimento alla categoria unitaria dei beni strumentali, non alla sola loro imponibilità IVA.
  • Dopo la riforma del 2006, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale per gli atti di trasferimento di immobili strumentali, anche quando la cessione sia assoggettata ad IVA.
  • La disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari strumentali non cambia per il solo fatto che il bene sia ancora in corso di costruzione, ove l'atto sia qualificabile come trasferimento di immobile strumentale.
  • Quando la Corte ha già interpretato in modo consolidato la disciplina applicabile, il ricorso fondato su una lettura opposta delle norme fiscali è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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