Cassazione Civile, Ordinanza n. 21148/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'erede universale di un avvocato, deducendo la responsabilità professionale del defunto per avere tardivamente proposto appello contro una sentenza che lo aveva condannato al risarcimento dei danni da sinistro stradale. Secondo l'attore, il ritardo nella proposizione dell'impugnazione aveva determinato l'esito sfavorevole della lite e gli aveva causato un danno patrimoniale rilevantissimo, quantificato in euro 950.000,00. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato il nesso causale tra la negligenza professionale e il danno, e in particolare non dimostrata, secondo il criterio del 'più probabile che non', la probabilità di un esito favorevole dell'appello omesso o tardivo. Nel ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova del nesso eziologico tra l'inadempimento dell'avvocato e il pregiudizio subito, e che avesse omesso di considerare un fatto decisivo, ossia l'ordinanza con cui la corte d'appello del precedente giudizio aveva disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, elemento che avrebbe dimostrato la probabile riforma della decisione di primo grado e la conseguente riduzione del risarcimento dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, per conseguenza, inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare la ricostruzione in fatto e il giudizio prognostico compiuto dalla corte d'appello sulla probabilità di un esito favorevole dell'impugnazione tardivamente proposta, valutazione insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nelle cause di responsabilità professionale dell'avvocato per omissione di attività difensive, il criterio del 'più probabile che non' vale non solo per il nesso causale tra omissione ed evento dannoso, ma anche per l'accertamento delle conseguenze dannose risarcibili, che devono essere valutate prognosticamente quando il vantaggio non si è realizzato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale
richiamato in tema di responsabilità del professionista per prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà
richiamato quale criterio di diligenza qualificata del professionista
richiamato per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile
richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non oggetto di una specifica statuizione autonoma nella decisione
richiamato dal ricorrente nel motivo con riferimento alla valutazione delle prove
utilizzato come parametro formale della censura di legittimità per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato dal ricorrente in relazione alle eccezioni della terza chiamata
richiamato dal ricorrente in relazione alle eccezioni della terza chiamata
richiamato dal ricorrente come profilo di doglianza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
richiamata quale fonte dell'inserimento della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nella responsabilità professionale dell'avvocato per omissione di un'attività difensiva, il criterio della preponderanza dell'evidenza ('più probabile che non') opera sia per accertare il nesso causale tra omissione ed evento, sia per valutare se e in quale misura la condotta omessa avrebbe prodotto un vantaggio patrimoniale o evitato un pregiudizio.
- Quando il danno allegato consiste nella perdita di un esito favorevole di un giudizio non celebrato o non utilmente coltivato, il giudice deve compiere un giudizio prognostico sull'esito che l'attività professionale omessa avrebbe potuto ragionevolmente avere.
- La censura in cassazione che investa la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito e la ricostruzione del compendio probatorio si risolve, se non denuncia un vero error in iudicando o un omesso esame di fatto decisivo nei limiti di legge, in una richiesta di rivalutazione del fatto ed è quindi inammissibile.
- Per fondare la responsabilità del professionista non basta allegare una negligenza; occorre anche dimostrare, secondo criteri probabilistici, che l'attività omessa avrebbe avuto verosimile incidenza positiva sull'esito della controversia o avrebbe evitato il danno lamentato.
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