Cassazione Civile, Ordinanza n. 33677/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di revisione del classamento catastale di una unità immobiliare sita in Roma, nella microzona 17-Trionfale Delle Vittorie, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR del Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo l'atto non adeguatamente motivato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, sostenendo in sostanza la sufficienza della motivazione dell'avviso di riclassamento e la correttezza della decisione di merito che aveva escluso il vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia perché l'avviso di revisione del classamento, pur richiamando la rivalutazione della microzona, l'aumento della redditività e la migliore qualità del contesto urbano, non indicava in modo concreto e specifico gli elementi incidenti sulla singola unità immobiliare e sulla microzona, né spiegava come tali elementi avessero giustificato il diverso classamento. La motivazione è stata quindi giudicata troppo generica e non idonea a porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dell'atto. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di legittimità in favore del contribuente.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311
La revisione parziale del classamento ex comma 335 è soggetta a un obbligo di motivazione rigoroso e specifico, non essendo rimessa alla piena discrezionalità dell'Amministrazione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'atto amministrativo deve essere motivato in modo da consentire la conoscenza delle ragioni concrete della determinazione adottata.
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso nei confronti del contribuente deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le concrete ragioni della pretesa.
art. 9 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
La procedura di revisione del classamento ai sensi del comma 335 resta soggetta ai criteri ordinari della revisione del classamento catastale.
art. 3, comma 154, lett. e), l. 23 dicembre 1996, n. 662
Nel classamento devono essere considerati i caratteri specifici della singola unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, valutati nel medesimo contesto cronologico.
art. 8 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Gli elementi rilevanti per il classamento comprendono la qualità urbana del contesto, la qualità ambientale della zona di mercato, le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità immobiliare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è applicato perché l'Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato solo in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 richiede una motivazione specifica e puntuale, che non si esaurisca nel richiamo allo scostamento medio della microzona o a formule generiche sul miglioramento del contesto urbano.
- L'atto di riclassamento deve indicare gli elementi concreti, riferibili alla microzona e alla singola unità immobiliare, che hanno inciso sul diverso classamento, così da consentire al contribuente di comprendere ex ante le ragioni della determinazione.
- La procedura di revisione parziale del classamento non è sottratta ai parametri ordinari del classamento catastale: devono essere valutati, in modo comparativo e complessivo, i caratteri della singola unità, del fabbricato e della microzona.
- Una motivazione meramente descrittiva della rivalutazione del patrimonio immobiliare della zona, priva di specificazione dei fatti determinanti e del nesso con il singolo immobile, è insufficiente e determina l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione.
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