Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse da conducenti di veicoli noleggiati. Deduceva, da un lato, che taluni verbali presupposti non le erano stati notificati e quindi non erano divenuti titolo esecutivo; dall’altro, che per i verbali effettivamente notificati difettava la sua legittimazione passiva, poiché essa, quale società di autonoleggio, aveva tempestivamente comunicato agli organi accertatori i nominativi dei sublocatari/conduttori, chiedendo la rinotifica ai soggetti ritenuti responsabili. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 615 c.p.c., 7 d.lgs. 150/2011, 201, 203, 204-bis, 205, 206, 196 e 84 cod. strada, oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la comunicazione dei nominativi avrebbe impedito la definitività dei verbali nei suoi confronti e che la società di noleggio non sarebbe solidalmente responsabile delle violazioni commesse dai clienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto inammissibile la doglianza di insufficienza/illogicità/contraddittorietà della motivazione, non più configurabile come motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c. dopo la riforma del 2012. Ha poi ritenuto inammissibili le ulteriori censure perché formulate in modo promiscuo e non intelligibile, cumulate senza distinguere i diversi profili di violazione di legge e di vizio motivazionale, in contrasto con l’art. 366 c.p.c. Ha inoltre affermato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., poiché la questione era già stata affrontata da consolidata giurisprudenza: per chi dia in noleggio veicoli senza conducente, la dedotta mancata legittimazione passiva e l’asserita mancata notifica dei verbali vanno fatte valere con tempestiva opposizione ai verbali di contestazione, non con opposizione all’esecuzione avverso la cartella. La Cassazione ha quindi confermato che il ricorso non poteva essere accolto e ha condannato la società ricorrente alle spese in favore del Comune di Milano, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente per qualificare l’opposizione come opposizione all’esecuzione, ma ritenuto non idoneo a fondare la tutela nei termini prospettati, perché i vizi dei verbali andavano fatti valere con l’opposizione tipica al verbale.
La censura di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione è stata ritenuta non più ammissibile come motivo di ricorso dopo la riforma del 2012.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo promiscuo e non intelligibile, con cumulo eterogeneo di censure che lasciava al giudice il compito di isolare i singoli motivi.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso, essendo la questione già risolta in senso conforme da una giurisprudenza consolidata.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali invocate, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione utile a sovvertire la decisione impugnata.
La mancata o invalida notificazione del verbale non impedisce la formazione del titolo esecutivo, ma attiene alla regolarità dell’azione amministrativa e va fatta valere con l’opposizione al verbale.
Indica il rimedio dell’opposizione al prefetto contro il verbale di accertamento, ritenuto il mezzo corretto per far valere i vizi dedotti.
Indica il rimedio dell’opposizione al giudice di pace contro il verbale di accertamento, ritenuto il mezzo corretto per contestare la pretesa sanzionatoria.
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni del sistema sanzionatorio, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni del sistema sanzionatorio, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
La Corte ha ribadito che, nel sistema applicabile ratione temporis, la questione della legittimazione passiva del noleggiatore doveva essere fatta valere contro il verbale; la norma, letta sistematicamente, non consente di usare l’opposizione all’esecuzione per contestare la pretesa sanzionatoria una volta definiti i verbali.
È la disciplina della locazione di veicoli senza conducente richiamata per inquadrare le violazioni commesse dai conducenti dei veicoli noleggiati.
La Corte ha osservato che non può essere utilizzato per fondare un obbligo di comunicazione del locatore di veicoli senza conducente, poiché non lo menziona tra i soggetti obbligati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure formulate cumulando violazioni di legge e vizio motivazionale sono state ritenute inammissibili per difetto di chiarezza e intelligibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, chiaro e autonomo: il cumulo indistinto di censure ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. rende il ricorso inammissibile perché impedisce alla Corte di individuare con precisione le singole doglianze.
- La censura di insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione non è più proponibile come autonoma doglianza nei ricorsi soggetti alla riforma del 2012.
- In materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, la mancata o invalida notificazione del verbale di accertamento non impedisce la formazione del titolo esecutivo in senso sostanziale, ma incide sulla regolarità dell’azione amministrativa; il vizio va fatto valere con l’opposizione al verbale, non con l’opposizione all’esecuzione avverso la cartella.
- Chi intenda contestare la propria qualità di obbligato solidale per una sanzione amministrativa deve sollevare la questione tempestivamente contro il verbale di contestazione, prima che divenga definitivo, non potendo farla valere come fatto estintivo sopravvenuto in sede di opposizione all’esecuzione.
- La disciplina della responsabilità solidale nelle sanzioni per circolazione stradale va interpretata sistematicamente e in funzione della identificabilità del soggetto obbligato, non con mero criterio letterale isolato.
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