Cassazione Civile, Ordinanza n. 24847/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, con cui l'Ufficio recuperava imposte dirette e IVA per indebita deduzione di costi e indebita detrazione dell'IVA su fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, riferite all'acquisto di auto da un soggetto ritenuto fittiziamente interposto. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto solo in parte, limitatamente alle imposte dirette, confermando invece il rilievo IVA sulla base della natura di "cartiera" del fornitore apparente e della presunzione di consapevolezza della frode in capo alla società acquirente. Nel ricorso per cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per mancata considerazione della doglianza sull'omessa allegazione del PVC relativo al fornitore; 2) omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge per mancata valutazione delle prove offerte a dimostrazione della correttezza del proprio operato; 3) omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo per mancata valutazione del provvedimento di sgravio di una cartella emessa ex art. 60-bis d.P.R. 633/1972; 4) ulteriori vizi di omessa pronuncia, omesso esame e violazione di legge, anche per il mancato riconoscimento della detraibilità IVA e la contraddittorietà degli avvisi, lamentando l'omessa valutazione delle difese e del provvedimento di sgravio.
La decisione
La Corte ha dichiarato complessivamente inammissibili o comunque infondati i motivi di ricorso. Ha rilevato che le censure erano formulate in modo promiscuo e generico, cumulando vizi diversi senza specifica distinzione, e che in realtà miravano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che le doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. erano inammissibili anche per la presenza di "doppia conforme", senza che la ricorrente avesse indicato le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha ribadito che incombe sull'Amministrazione dimostrare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; ma, una volta forniti indizi gravi sulla frode, spetta al contribuente provare di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valorizzato la natura fittizia del cedente e l'assenza di prova contraria da parte della società. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per i vizi di omessa pronuncia e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte precisa che non vi è omessa pronuncia quando la questione risulta assorbita o rigettata implicitamente dalla struttura logico-giuridica della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato quale parametro per i vizi di nullità della sentenza; la Corte rileva che i motivi erano formulati in modo promiscuo e non specifico.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel testo risultante dalla riforma del 2012; la Corte evidenzia l'inammissibilità delle censure che mirano solo a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della motivazione oltre i limiti del vizio attuale.
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi, ma la censura viene dichiarata inammissibile/infondata nel contesto del ricorso.
art. 3, L. 24 gennaio 1990
Citato dalla ricorrente nel mezzo di censura; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
Citato dalla ricorrente nel motivo relativo alla motivazione/legittimità degli avvisi; non emerge una specifica esegesi della Corte.
Richiamato dalla ricorrente rispetto all'accertamento IVA; la Corte non vi dà un'interpretazione autonoma, ma ribadisce i principi sull'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
Citato in relazione alla responsabilità solidale del cessionario e al provvedimento di sgravio; la Corte considera la doglianza non idonea a scalfire la decisione di merito.
Richiamato per la disciplina della 'doppia conforme': in tale ipotesi il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito per superare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per delimitare i casi di motivazione mancante o apparente idonei a integrare nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte lo usa per definire i casi estremi di motivazione solo apparente o incomprensibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e univoco, senza cumulare indistintamente vizi diversi: il ricorso è inammissibile se propone una critica generica alla sentenza sotto profili tra loro confusi e non riconducibili chiaramente alle ipotesi tipizzate dall'art. 360 c.p.c.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di un vizio di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Nel regime delle operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito indizi oggettivi e specifici della frode, grava sul contribuente la prova contraria di avere agito in buona fede, senza consapevolezza dell'evasione e con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- Nel caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non esamina affatto una domanda o eccezione; non ricorre se la pretesa risulti implicitamente disattesa dalla struttura logico-giuridica della decisione o se la censura attenga in realtà alla sufficienza della motivazione.
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