Cassazione Civile, Ordinanza n. 29103/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012 con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto costi per euro 42.556, qualificandoli come inerenti alla sfera privata e non all’attività professionale, con recupero di maggiori IRPEF, IVA e IRAP oltre sanzioni e interessi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava violazione delle norme sul documento informatico e sulla sottoscrizione dell’atto impositivo: sosteneva che l’avviso, firmato digitalmente ma notificato in forma cartacea, fosse invalido perché la firma digitale non sarebbe stata utilizzabile per gli atti di controllo fiscale e, comunque, sarebbe stata necessaria la firma autografa; deduceva inoltre l’assenza di valida delega del sottoscrittore. Con il secondo motivo censurava la condanna alle spese, assumendo che, non essendo l’Agenzia costituita tramite Avvocatura dello Stato ma tramite propri funzionari, non potesse esservi condanna alle spese in favore dell’ente e lamentando anche difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo nella parte relativa alla firma digitale e alla notificazione cartacea dell’avviso di accertamento, osservando che gli atti di accertamento sono già ricompresi nella disciplina dell’art. 2, comma 6-bis, CAD e che è legittima la notifica postale di copia analogica di avviso sottoscritto digitalmente, con attestazione di conformità. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla delega di firma perché il ricorrente non aveva censurato una seconda autonoma ratio decidendi della sentenza regionale, e quindi la statuizione di rigetto del motivo di appello era divenuta definitiva. Ha poi reputato manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando la disciplina speciale del processo tributario sulle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari e affermando che la soccombenza giustifica la condanna alle spese senza necessità di una specifica motivazione. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
Fermo restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria ...
La norma non esclude la firma digitale degli avvisi di accertamento; l’estensione successiva riguarda le attività ispettive e di controllo fiscale, non gli atti impositivi già contemplati dalla disposizione.
art. 23, D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
La copia analogica di un documento informatico sottoscritto digitalmente conserva la medesima valenza probatoria dell’originale, se attestata conforme.
art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
La censura sulla sottoscrizione dell’avviso è respinta perché la delega di firma risulta dimostrata e, comunque, la delega di firma non richiede gli elementi invocati dal ricorrente.
La doglianza sulla presunta nullità per mancanza di sottoscrizione è stata prospettata dal ricorrente, ma non è stata accolta.
La mancata trascrizione nel ricorso della disposizione di servizio richiamata dalla censura determina inammissibilità per difetto di autosufficienza.
art. 15, commi 1 e 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza; ... se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
Nel processo tributario l’ente impositore assistito da propri funzionari ha diritto alla rifusione delle spese secondo i criteri previsti per gli avvocati, con riduzione del 20%; la condanna segue la soccombenza.
È richiamato solo per la memoria depositata dal ricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Gli avvisi di accertamento possono essere sottoscritti digitalmente e notificati in copia analogica/cartacea, purché la copia sia conforme al documento informatico originale; non è necessario pretendere la sola firma autografa per il fatto che la notificazione avvenga in forma cartacea.
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e il ricorrente ne censura solo una, il motivo in cassazione è inammissibile per difetto di interesse, poiché la ratio non impugnata consolida il rigetto della domanda o del motivo di appello.
- Nel processo tributario, la condanna alle spese in favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari è regolata da una disciplina speciale che consente la liquidazione secondo i parametri degli avvocati con riduzione del 20%; la soccombenza è sufficiente e non richiede una motivazione analitica ulteriore.
- La deduzione di nullità dell’atto per difetto di delega del sottoscrittore richiede una puntuale allegazione e produzione degli elementi documentali pertinenti; il ricorso che omette di riprodurre gli atti richiamati può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
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