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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10897/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Un soggetto ha impugnato davanti al giudice del lavoro due intimazioni di pagamento notificate dall'agente della riscossione per crediti contributivi INPS, sostenendo in sintesi: (i) che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alla ritenuta genericità del disconoscimento delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica delle cartelle presupposte; (ii) che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito valore probatorio agli estratti di ruolo richiamando un orientamento non pertinente, perché nel caso concreto gli estratti sarebbero stati incompleti; (iii) che i vizi dedotti contro le intimazioni dovessero essere qualificati come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché le cartelle presupposte non sarebbero state validamente notificate e quindi mancherebbe un titolo esecutivo valido.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento delle copie era generico e, secondo la giurisprudenza richiamata, non idoneo a vincere la prova documentale offerta; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, essendo la decisione di merito fondata anche sull'assenza di contestazioni specifiche e sull'idoneità degli estratti di ruolo prodotti; ha respinto il terzo motivo perché, essendo stata accertata nei gradi di merito la rituale e tempestiva notifica delle cartelle, era corretta la qualificazione delle contestazioni formali sulle intimazioni come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine di venti giorni. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violato in ipotesi di omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. e ai parametri costituzionali e convenzionali a sostegno della doglianza di omessa pronuncia.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa nella censura di omessa pronuncia.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente a tutela del giusto processo nella censura di omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il corretto vizio per denunciare l'omessa pronuncia o altri errori in procedendo del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge, ritenute però in parte inammissibili o infondate perché non attinenti alla ratio della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Citato nel passaggio che distingue l'omessa pronuncia dai vizi motivazionali, non utilizzabili quando la questione non è stata esaminata affatto dal giudice di merito.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in chiave costituzionalmente orientata per consentire alla Cassazione, in presenza di omessa pronuncia su motivo di appello e senza ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito evitando il rinvio.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per il valore probatorio delle copie fotostatiche di documenti: il disconoscimento della conformità deve essere specifico e circostanziato.

  • art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996 conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997

    Richiamato quale base normativa per ritenere sufficiente, ai fini probatori, il deposito della copia dell'avviso di ricevimento con attestazione di conformità all'originale da parte dell'agente della riscossione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Invocato nel secondo motivo di ricorso in relazione agli estratti di ruolo e alla cartella di pagamento.

  • artt. 1 e 6 d.m. n. 321/1999

    Invocati nel secondo motivo di ricorso in tema di estratti di ruolo e documentazione della riscossione.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che l'impugnazione dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ma la Corte ha escluso tale prospettazione perché il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato per qualificare le contestazioni formali sulle intimazioni di pagamento come opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine di venti giorni dalla notifica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato, insieme al principio di ragionevole durata del processo, per giustificare la decisione della Cassazione nel merito senza rinvio in presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra un error in procedendo deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; non è censurabile come violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale quando il giudice di merito non abbia affatto esaminato la questione.
  • In presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • Il disconoscimento della conformità di copie fotostatiche di atti o documenti deve essere specifico, circostanziato e riferito ai singoli documenti e alle concrete difformità lamentate; un disconoscimento generico e onnicomprensivo non è idoneo a privare efficacia probatoria alla documentazione prodotta.
  • In tema di riscossione coattiva, l'estratto di ruolo e la documentazione prodotta dall'agente della riscossione sono idonei a provare il credito quando contengano gli elementi essenziali per identificare debitore, causa e importo della pretesa e quando non siano mosse contestazioni specifiche sulla loro efficacia probatoria.
  • Se il titolo esecutivo presupposto risulta ritualmente e tempestivamente notificato, le contestazioni meramente formali rivolte contro l'intimazione di pagamento devono essere veicolate con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il relativo termine decadenziale; non può qualificarsi come opposizione all'esecuzione una doglianza che presupponga l'inesistenza del titolo, quando tale inesistenza sia smentita dall'accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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