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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10793/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una persona fisica, di un estratto di ruolo consultato presso l’Agente della riscossione, dal quale risultava un debito di modesta entità originato da un avviso di addebito INPS per contributi previdenziali dovuti per l’anno 2012 a titolo di gestione commercianti. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per carenza di interesse; la Corte d’appello ha confermato tale esito ritenendo non ricorrenti le condizioni introdotte dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che in primo grado si sarebbe formato un giudicato implicito sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, assumendo di avere interesse ad agire per l’intervenuta prescrizione del credito dopo la notifica dell’avviso di addebito; 3) violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. e dell’art. 3 l. n. 335/1995, chiedendo l’accertamento della sopravvenuta prescrizione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di primo grado aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse e, quindi, non poteva essersi formato alcun giudicato implicito sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 consente l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo solo nei casi tassativi previsti dalla norma; fuori da tali ipotesi l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse, che va verificato al momento della decisione. Poiché la parte ricorrente non aveva allegato alcuna delle tre ipotesi tipizzate e deduceva soltanto la prescrizione, è stata confermata la carenza di interesse all’azione. Il terzo motivo è stato assorbito, perché atteneva al merito della prescrizione. La Corte ha inoltre condannato la parte ricorrente alle spese e al pagamento di somme ulteriori in favore delle controparti e della Cassa delle Ammende, applicando la disciplina sulle conseguenze economiche del rigetto in presenza di definizione conforme alla proposta non accettata.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato implicito non può dirsi formato quando il primo giudice abbia dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse, anziché rigettare la domanda nel merito.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire deve sussistere e, nel caso dell’opposizione all’estratto di ruolo, va verificato in relazione ai presupposti legali dell’impugnazione diretta; la sola deduzione della prescrizione non basta a fondare l’interesse fuori dai casi tipizzati.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute ... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione

    L’estratto di ruolo è impugnabile direttamente solo in presenza delle tre specifiche ipotesi previste dalla norma; al di fuori di esse l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010

    L’avviso di addebito INPS è equiparato alla cartella esattoriale ai fini dell’applicazione della disciplina sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, applicabile anche ai debiti previdenziali.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato solo dal terzo motivo per sostenere l’estinzione del credito per prescrizione; la questione resta assorbita e non decisa nel merito.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato solo dal terzo motivo in relazione al dies a quo della prescrizione; questione assorbita.

  • art. 3 l. n. 335/1995

    Richiamato come base della prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte non entra nel merito perché il motivo è assorbito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica la disciplina della condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti dal rito camerale speciale richiamato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’opposizione all’estratto di ruolo è ammissibile solo se il debitore dimostra uno dei presupposti tassativi previsti dalla legge; la mera esistenza del debito o la sola deduzione della prescrizione non sono sufficienti.
  • Ai fini dell’interesse ad agire, il giudice deve verificare la sussistenza della condizione dell’azione al momento della decisione, tenendo conto delle sopravvenienze normative applicabili.
  • Non si forma giudicato implicito sull’ammissibilità di un’azione quando il primo giudice abbia deciso in rito dichiarando l’inammissibilità per difetto di interesse, poiché tale statuizione non implica alcuna pronuncia sul merito della pretesa.
  • L’avviso di addebito INPS è trattato, ai fini dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, come atto equiparato alla cartella esattoriale.
  • La deduzione della prescrizione del credito può essere esaminata solo se l’opposizione sia ammissibile; in difetto dei presupposti legali di impugnazione diretta, la questione di merito resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRiscossione
RamiProcesso civilePrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizione

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