Cassazione Civile, Ordinanza n. 10780/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il passaggio del personale addetto al servizio idrico da un Comune al nuovo gestore privato del servizio. Un lavoratore comunale, addetto come operatore fontaniere, aveva inizialmente prestato servizio in comando presso la società affidataria del servizio idrico e aveva rifiutato sia una precedente interlocuzione con il Comune, sia una formale proposta di assunzione della società nel 2013. Il Comune aveva poi adottato una delibera nel 2014 sul trasferimento del personale al nuovo gestore, ma il lavoratore non era incluso nell’elenco. In primo grado le domande risarcitorie erano state respinte, mentre era stato accertato il diritto del lavoratore a proseguire il rapporto con il gestore dal 1 gennaio 2014. In appello il lavoratore aveva ottenuto l’accoglimento, con condanna della società al risarcimento del danno. La società ha proposto ricorso principale sostenendo, in sintesi, che il trasferimento non poteva operare senza il consenso del dipendente e che il rifiuto dell’offerta lavorativa avrebbe escluso la sua responsabilità; inoltre ha invocato il concorso colposo del lavoratore e la disciplina regionale. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione dell’onere della prova e cattiva interpretazione della norma regionale, sostenendo che il consenso del Comune alla permanenza presso di sé risultasse dalla richiesta di opzione rivolta ai dipendenti. Il Comune e il consorzio ATO hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto che la disciplina applicabile al personale del servizio idrico integri una fattispecie legale tipica di trasferimento diretto e immediato al nuovo gestore, con applicazione della disciplina del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., sicché il consenso del lavoratore non è richiesto e l’offerta di assunzione formulata prima che il rapporto dovesse sorgere per legge è priva di rilievo. Quanto alle censure sulla responsabilità e sul concorso colposo, la Corte ha osservato che il lavoratore non aveva obbligo di accettare una proposta lavorativa precedente al subentro legale e che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con il rilievo decisivo della Corte territoriale, secondo cui mancava la prova, e persino la deduzione, dell’accordo di contrattazione decentrata presupposto dell’opzione per restare presso il Comune. Spese compensate e disposto l’ulteriore contributo unificato per ricorrente principale e ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, L. 5 gennaio 1994, n. 36
"Le regioni ... disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale ..."
La norma configura una fattispecie legale di passaggio del personale al nuovo gestore e richiama, per i dipendenti di enti pubblici e aziende municipalizzate o consortili che passano a società private, la disciplina del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.; il trasferimento è diretto e non richiede consenso individuale.
art. 173, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
"... il personale ... sarà soggetto ... al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore ... con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali ..."
Ha confermato l’impostazione dell’art. 12 L. n. 36/1994: il passaggio del personale al nuovo gestore del servizio idrico è ope legis, necessario e immediato, con continuità del rapporto e salvezza delle condizioni contrattuali.
art. 31, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato come base per l’applicazione della disciplina del trasferimento di ramo d’azienda al passaggio del personale al gestore del servizio idrico integrato.
art. 2112 c.c.
La Corte lo applica in via di rinvio per regolare la continuità dei rapporti di lavoro nel trasferimento di attività/ramo, quale disciplina estesa al passaggio del personale al nuovo gestore.
art. 2697 c.c.
Il ricorso incidentale è stato respinto perché la censura sull’onere della prova chiedeva in sostanza una rivalutazione del merito e non si confrontava con l’assenza di deduzione e prova dell’accordo presupposto.
artt. 1217, 1218, 1220, 1227 e 1454 c.c.
Sono invocati nel ricorso principale per escludere la responsabilità della società e per allegare un concorso colposo del lavoratore, ma la Corte reputa le censure non decisive e in parte generiche, perché l’offerta lavorativa era anteriore al subentro legale del rapporto.
art. 36, comma 3, L.R. Sicilia n. 20 del 2003
È richiamato dalle parti come base dell’eventuale opzione del dipendente per restare presso il Comune, ma la Corte esclude che la fattispecie possa essere valutata in termini di consenso individuale al trasferimento ove manchi l’accordo presupposto di contrattazione decentrata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rileva i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando una norma prevede il passaggio diretto e immediato del personale al nuovo gestore di un servizio pubblico esternalizzato, il trasferimento opera ex lege e non è subordinato al consenso individuale del lavoratore.
- Il rinvio alla disciplina del trasferimento d’azienda comporta l’applicazione dell’art. 2112 c.c. ai fini della continuità del rapporto e della salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali.
- Le censure che mirano a valorizzare il rifiuto di una proposta di assunzione o la condotta del lavoratore sono irrilevanti se la proposta è anteriore al momento in cui il rapporto doveva sorgere per legge con il nuovo gestore.
- In cassazione non sono ammissibili doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame, richiedano una nuova valutazione del materiale istruttorio e non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando un’opzione o una permanenza presso l’ente di provenienza è subordinata a un presupposto procedimentale o pattizio, la parte che la invoca deve allegare e provare l’esistenza di tale presupposto; in mancanza, la censura è inammissibile.
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