Cassazione Civile, Ordinanza n. 10789/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 28611/2023, la Corte aveva rigettato il ricorso principale proposto dall'azienda sanitaria provinciale e accolto il ricorso incidentale dell'altra parte, condannando la prima alla rifusione delle spese di lite. Il difensore della parte vittoriosa ha poi chiesto la correzione di un asserito errore materiale, lamentando che nell'ordinanza era stata omessa la distrazione delle spese in suo favore, nonostante la relativa istanza. L'azienda sanitaria si è opposta sostenendo che nel controricorso non risultava proposta alcuna istanza specifica di distrazione, comprensiva della dichiarazione di anticipazione e mancata percezione degli onorari. Il ricorso per correzione è stato quindi esaminato alla luce del principio per cui la distrazione ex art. 93 c.p.c. deve essere chiesta nel medesimo grado in cui viene pronunciata la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso per correzione dell'errore materiale. Ha affermato che nel giudizio di cassazione mancava, sia nel controricorso sia nella successiva memoria, una valida reiterazione dell'istanza di distrazione; non era sufficiente un'eventuale richiesta formulata nel precedente grado, perché la distrazione delle spese può essere disposta solo su domanda proposta nello stesso grado processuale in cui viene pronunciata la condanna alle spese. Conseguentemente, la Corte ha rigettato l'istanza di correzione e ha escluso la statuizione sulle spese del procedimento di correzione, qualificato come sostanzialmente amministrativo.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
"nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente"
la distrazione delle spese e degli onorari a favore del difensore può essere disposta solo se richiesta nello stesso grado del processo in cui viene pronunciata la condanna alle spese; non è sufficiente una richiesta formulata in un grado diverso.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. deve essere proposta nel medesimo grado processuale in cui il giudice emette la condanna alle spese; la richiesta non è validamente surrogabile da una domanda formulata in un grado precedente o successivo.
- In assenza della reiterazione dell'istanza di distrazione nel giudizio di legittimità, il giudice non può presumere che il difensore non abbia già ricevuto dal cliente il pagamento delle spese e degli onorari, sicché non sussiste errore materiale emendabile per omessa distrazione.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e non è finalizzato a ridiscutere l'assetto degli interessi già regolato dal provvedimento corretto, con conseguente tendenziale esclusione di una regolazione delle spese del relativo procedimento.
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