Cassazione Civile, Ordinanza n. 10771/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio del personale addetto al servizio idrico dal Comune al nuovo gestore del servizio integrato. Un dipendente comunale, inquadrato come operatore idraulico, aveva lavorato in comando presso la società gestrice ed era stato incluso in elenchi di personale destinato al trasferimento; egli aveva però manifestato il proprio dissenso al passaggio e aveva sostenuto di poter restare alle dipendenze del Comune, ovvero, in subordine, di aver diritto al transito al nuovo gestore con conservazione integrale dello status giuridico ed economico e al risarcimento dei danni per il mancato avvio del rapporto. La Corte d'appello aveva ritenuto che il rapporto con il nuovo gestore dovesse decorrere ope legis dal 1° gennaio 2014 e aveva condannato la società al risarcimento del danno. In cassazione la società ha censurato la decisione sostenendo, da un lato, che il lavoratore aveva rinunciato al trasferimento e che il consenso era necessario per restare in servizio presso il Comune; dall'altro, che il rifiuto dell'offerta di assunzione e la sua condotta escludevano o attenuavano la responsabilità e il danno. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che l'ente locale avesse prestato il proprio consenso alla permanenza presso il Comune e che tale consenso fosse stato provato, chiedendo il riconoscimento della violazione dell'onere della prova e dell'interpretazione della norma regionale sul diritto di opzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato e nel passaggio del personale del servizio idrico al nuovo gestore, il trasferimento opera direttamente per legge, senza che assuma rilievo il consenso o il dissenso del dipendente. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza della società sul danno perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sul fatto che l'offerta lavorativa della società era anteriore al momento in cui il rapporto con essa doveva sorgere ex lege. Quanto al ricorso incidentale del lavoratore, la Corte lo ha giudicato inammissibile perché volto a rivalutare il merito e comunque privo di confronto con l'accertamento della mancata prova, da parte sua, di un accordo di permanenza presso il Comune e del relativo presupposto di contrattazione decentrata. È stata anche rilevata la consumazione del potere di impugnazione, sicché non vi era spazio per un ulteriore ricorso incidentale della società. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei confronti della società ricorrente principale e del ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, L. 5 gennaio 1994, n. 36
"Le regioni ... disciplinano forme e modalità per il trasferimento ... del personale ... al soggetto gestore del servizio idrico integrato ... tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza"
costituisce la fonte di una fattispecie legale di trasferimento del personale al nuovo gestore del servizio idrico, con continuità della posizione giuridica e disciplina riconducibile al trasferimento d'azienda.
art. 173, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
"ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, [il personale] sarà soggetto ... al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato"
conferma l'impostazione di fondo della disciplina previgente e prevede un passaggio ope legis, immediato e diretto al nuovo gestore, con salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive e individuali.
art. 31, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato come norma che consente di applicare al trasferimento del personale la disciplina del trasferimento del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., anche senza una cessione formale d'azienda.
art. 2112 c.c.
richiamato quale disciplina applicabile al trasferimento del rapporto nell'ambito del passaggio di attività e personale al nuovo gestore.
art. 335 c.p.c.
usato per qualificare come principale il ricorso depositato per primo e come incidentale quello successivo, a parità di data di notificazione.
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente incidentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirata a sollecitare una rivalutazione delle prove e non a censurare correttamente l'accertamento di merito.
artt. 1217, 1218, 1220, 1227 e 1454 c.c.
richiamati dalla società per sostenere l'esclusione o la riduzione della responsabilità e del danno, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 36, comma 3, L. Reg. Sicilia n. 20 del 2003
richiamato quale base normativa del preteso diritto di opzione o di permanenza presso il Comune, ma la Corte ha escluso che la volontà del dipendente o dell'ente potessero prevalere sulla disciplina legale del passaggio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel passaggio del personale addetto a un servizio pubblico esternalizzato, quando la legge prevede il trasferimento diretto e immediato al nuovo gestore, la vicenda è governata da una fattispecie legale tipica e non richiede il consenso del lavoratore.
- La disciplina del trasferimento del personale al nuovo gestore del servizio idrico si coordina con l'art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001 e con l'art. 2112 c.c., con continuità dei diritti e salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali.
- Ai fini del giudizio di cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, se il giudice di merito ha già accertato l'assenza di prova del fatto decisivo.
- Il lavoratore non è tenuto ad accettare offerte lavorative formulate in un momento anteriore a quello in cui il rapporto con il nuovo gestore deve sorgere per legge, né tale rifiuto esclude di per sé il diritto al risarcimento se il danno deriva dalla mancata tempestiva instaurazione del rapporto.
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