Cassazione Civile, Ordinanza n. 10766/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un operaio specializzato, inquadrato in origine presso l'Ente sviluppo agricolo siciliano con applicazione del CCNL edilizia, era transitato dal febbraio 2008 alle dipendenze di un'altra amministrazione regionale in forza di una disposizione di legge regionale sul trasferimento di personale e funzioni. Nel nuovo inquadramento l'amministrazione di destinazione gli aveva riconosciuto la nuova qualifica contrattuale, ma aveva cessato di corrispondergli l'anzianità professionale edile (APE), sostituendola con la voce retributiva prevista dal nuovo contratto collettivo. Il lavoratore ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto a conservare integralmente il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di provenienza. In cassazione ha dedotto, con tre motivi connessi, violazione degli artt. 30 e 31 d.lgs. 165/2001, dell'art. 12 disp. prel. c.c., del divieto di reformatio in peius, degli artt. 1324, 1362 e 2909 c.c., dell'art. 24 CCNL edilizia e dell'art. 7, comma 12, l.r. Sicilia n. 19/2005, oltre a omesso esame di fatto decisivo. Sosteneva che la fattispecie dovesse essere ricondotta al trasferimento/conferimento di attività tra amministrazioni con applicazione dell'art. 31 d.lgs. 165/2001 e quindi dell'art. 2112 c.c.; che il trattamento economico precedente dovesse essere conservato per intero, in assenza di riduzione retributiva; che l'APE fosse una componente certa e stabile della retribuzione, non una voce accessoria aleatoria; e che il giudice d'appello avesse erroneamente richiamato una precedente decisione sulle diverse vicende degli scatti di anzianità e interpretato in modo restrittivo il CCNL edilizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i tre motivi esaminati congiuntamente. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, il passaggio di personale tra amministrazioni a seguito di trasferimento o conferimento di attività ricade nell'art. 31 d.lgs. 165/2001 e richiama l'art. 2112 c.c., con continuità del rapporto e conservazione del trattamento economico precedente, salvo il meccanismo del riassorbimento degli assegni ad personam sulla retribuzione complessiva e non sulle singole voci. Ha ritenuto che l'APE, previsto dal CCNL edilizia come beneficio certo, legato all'anzianità professionale e con quantificazione determinata, dovesse essere considerato tra gli elementi del trattamento economico da preservare ai fini del confronto con il trattamento dell'amministrazione di destinazione. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità, enunciando due principi di diritto incentrati sulla continuità del rapporto, sul mantenimento del trattamento economico e sul riassorbimento solo sul complesso retributivo.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente e dalla Corte come norma che, nel pubblico impiego privatizzato, riconduce il passaggio diretto di personale tra amministrazioni alla cessione del contratto, con applicazione del trattamento del nuovo ente e divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito
art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001
"Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile"
la Corte lo considera applicabile alla vicenda del trasferimento di funzioni e dipendenti tra enti pubblici regionali; la norma esprime una previsione ampia, comprensiva di ogni vicenda traslativa dell'attività dell'ente cedente
"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano"
è assunto come regola di continuità del rapporto e di mantenimento dei diritti maturati; opera nel pubblico impiego privatizzato in combinazione con l'art. 31 d.lgs. 165/2001
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
indicato come base del principio del riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli, affidato alla contrattazione collettiva nelle modalità e nelle misure
art. 36 Cost.
richiamato per affermare che la proporzionalità e adeguatezza della retribuzione va valutata sulla globalità del trattamento e non sulle singole componenti
art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.
invocato tra i motivi di ricorso, ma non assume autonoma centralità nella decisione rispetto ai principi sul mantenimento del trattamento economico
richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza autonoma trattazione decisiva
invocato per la corretta interpretazione del CCNL edilizia e delle sue clausole
invocato dal ricorrente, in relazione al giudicato sulla spettanza dell'APE fino al 2007
art. 24 CCNL per le imprese edili e affini del 20 maggio 2004
la Corte lo interpreta nel senso che l'elenco degli elementi della retribuzione non è tassativo e che il rinvio dell'art. 29 al punto 3 conferma la natura retributiva dell'APE ai fini della sua considerazione nel trattamento complessivo
art. 29 CCNL per le imprese edili e affini del 20 maggio 2004
"Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile"
è la fonte dell'APE; il beneficio è correlato all'anzianità professionale, con condizioni e modalità definite dal regolamento allegato e con contributi calcolati sugli elementi della retribuzione
art. 7, comma 12, legge Regione Sicilia n. 19 del 2005
norma regionale che ha disciplinato il transito del personale dall'ESA all'ARRA e costituisce il presupposto del trasferimento oggetto di causa
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'ammissibilità dell'esame diretto del CCNL depositato con il ricorso
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il trasferimento o conferimento di attività tra amministrazioni determina la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico precedente, in applicazione dell'art. 31 d.lgs. 165/2001 e del richiamo all'art. 2112 c.c.
- Il divieto di reformatio in peius e la regola del riassorbimento operano sul trattamento economico complessivo del dipendente trasferito, non sulle singole voci retributive considerate isolatamente.
- Ai fini della conservazione del trattamento economico in caso di trasferimento tra amministrazioni, rilevano tutti gli elementi della retribuzione la cui corresponsione sia certa nell'an e nel quantum, anche se collegati a discipline contrattuali speciali del rapporto di provenienza.
- L'elenco degli elementi retributivi contenuto nel contratto collettivo non è necessariamente tassativo quando dal testo complessivo emerge che ulteriori compensi continuativi o benefici connessi all'anzianità professionale sono destinati a incidere sul trattamento economico complessivo.
- In presenza di un trattamento economico già maturato presso l'amministrazione di provenienza, la sua perdita per effetto del passaggio ad altra amministrazione può essere evitata mediante assegno ad personam, con successivo riassorbimento secondo le regole del nuovo assetto contrattuale, ma sempre sulla retribuzione globale e non per sottrazione di singole componenti.
- La qualifica di voce accessoria non basta, da sola, a escludere la rilevanza di un emolumento nel trattamento economico da conservare, se esso è stabile, predeterminato e non aleatorio nel suo an e nel quantum.
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