Sentenza del 18/12/2019 n. 33582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2008, contestando alla SMC Srl operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito del commercio intracomunitario di carni bovine. Dopo l'annullamento dell'accertamento da parte della CTP e della CTR, l'Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto formato un giudicato interno sulla reale effettuazione delle operazioni e avesse escluso o non valutato correttamente le dichiarazioni di terzi, gli elementi del processo penale e il processo verbale di constatazione. Il socio ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per la cancellazione della società e per l'assenza di somme ricevute in sede di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del socio, precisando che la cancellazione della società determina una successione degli ex soci nei rapporti giuridici della società e che l'assenza di riparti non esclude la legittimazione processuale né, necessariamente, l'interesse del Fisco a ottenere un titolo. Nel merito, ha accolto il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo dell'Agenzia e dichiarato infondato il secondo. La CTR aveva errato nell'escludere radicalmente la valutabilità delle dichiarazioni riportate nel PVC e degli altri elementi probatori dell'Ufficio: tali dichiarazioni hanno almeno valore indiziario e devono essere valutate unitariamente insieme agli altri elementi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Il limite di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali dopo la cancellazione della società
Il limite di responsabilità può incidere sull'effettiva responsabilità patrimoniale del socio, ma non esclude la sua legittimazione processuale. L'eventuale mancata distribuzione di somme può essere fatta valere nella successiva procedura diretta contro il socio, non necessariamente nel giudizio relativo all'obbligazione tributaria della società.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
La responsabilità è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La responsabilità del socio deve essere formalmente accertata e iscritta a ruolo nei suoi confronti mediante un atto motivato, distinto dalla mera verifica dell'obbligazione tributaria originariamente riferita alla società.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 19
Impugnabilità degli atti tributari per vizi propri e poteri istruttori del giudice tributario
Il giudizio tributario è delimitato dall'atto impugnato e dai suoi vizi; non è consentito ampliare in corso di causa il thema decidendum introducendo ex novo la concreta responsabilità patrimoniale del socio.
Efficacia dell'atto pubblico
Il PVC fa fede privilegiata quanto ai fatti compiuti o percepiti direttamente dal pubblico ufficiale e quanto alla provenienza delle dichiarazioni rese. La veridicità sostanziale delle dichiarazioni richiede invece una valutazione, anche alla luce di altri elementi e della prova contraria.
Valutazione delle prove proposte dalle parti
Il giudice deve esaminare tutte le prove ritualmente introdotte, senza escludere a priori quelle provenienti da una parte. Le dichiarazioni di terzi riportate nel PVC non possono essere ignorate, ma devono essere apprezzate nel quadro probatorio complessivo.
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Una volta forniti indizi gravi, il contribuente deve dimostrare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63
Rapporti tra procedimento penale e accertamento tributario
Gli elementi acquisiti nell'ambito penale, comprese le dichiarazioni rese nel relativo procedimento, possono essere utilizzati nel processo tributario secondo il loro valore probatorio, purché siano sottoposti a valutazione giudiziale.
Sezioni Unite, sentenze nn. 6070 e 6072 del 12 marzo 2013
Successione degli ex soci nei rapporti creditori e debitori della società estinta
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta la successione degli ex soci nei rapporti giuridici già facenti capo alla società, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- La cancellazione di una società non impedisce al Fisco di proseguire o instaurare un giudizio nei confronti degli ex soci; la mancata percezione di somme in sede di liquidazione non elimina automaticamente la legittimazione processuale.
- La questione dell'esistenza e della fondatezza del debito tributario della società deve essere distinta da quella della responsabilità patrimoniale personale del socio, che può essere contestata nella procedura specificamente avviata nei suoi confronti.
- Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi, anche se non costituiscono prova testimoniale, sono utilizzabili come elementi indiziari e non possono essere escluse in via automatica.
- Il processo verbale di constatazione ha efficacia probatoria differenziata: piena fede per i fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale, valore valutabile per le dichiarazioni riportate e valore indiziario complessivo quando le fonti siano meno specificamente indicate.
- Per contestare operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve dimostrare sia l'inesistenza soggettiva del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, della frode da parte del cliente.
- La regolarità formale della contabilità, i pagamenti tracciabili e l'assenza di un vantaggio economico non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente; occorre provare una concreta attività di verifica e la diligenza richiesta dalle circostanze.
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