Sentenza del 18/12/2019 n. 1623 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo Tributario - Spese di Giudizio - Annullamento autotutela in sede di causa - Condanna alle spese - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione dovesse essere condannata al pagamento delle spese di lite. L'annullamento in autotutela intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso dimostra la manifesta illegittimità dell'atto e non consente di compensare le spese, poiché il contribuente è stato costretto ad adire il giudice per ottenere tutela.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'atto impositivo. Dopo l'avvio del processo tributario, l'Ufficio ha annullato l'atto in autotutela su sollecitazione del contribuente. La questione riguardava quindi la debenza delle spese di giudizio nonostante la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Art. 46 del D.Lgs. 546/1992
La cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento dell'atto non esclude necessariamente la condanna alle spese. Quando l'Amministrazione ritira l'atto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il giudice può porre le spese a carico dell'Ufficio, soprattutto se l'annullamento evidenzia l'illegittimità dell'atto.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato dopo l'avvio del giudizio, la causa può cessare per sopravvenuta carenza di interesse, ma ciò non comporta automaticamente la compensazione delle spese.
- Il contribuente può ottenere la condanna dell'Amministrazione alle spese quando dimostra di essere stato costretto a ricorrere al giudice e l'annullamento successivo dell'atto conferma la fondatezza della contestazione.
- L'annullamento in autotutela successivo al ricorso può essere valutato come indice della manifesta illegittimità dell'atto e della soccombenza sostanziale dell'Ufficio.
- Per evitare la condanna alle spese, l'Amministrazione dovrebbe valutare e correggere tempestivamente l'atto prima della proposizione del ricorso, quando ne rilevi l'illegittimità.
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