Sentenza del 18/12/2019 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Asti
Inammissibilità del ricorso - Mancanza di elementi formali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di elementi formali. Non essendo riportato il testo della sentenza né l'esito dettagliato del procedimento, non è possibile precisare quale omissione sia stata accertata, né se siano state adottate ulteriori statuizioni, come la condanna alle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso tributario sarebbe stato considerato inammissibile per la mancanza di uno o più elementi formali e procedimentali richiesti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Tra tali elementi rientrano l'indicazione dell'organo giudicante, delle generalità e del codice fiscale del ricorrente e del resistente, dell'atto impugnato, dei motivi di impugnazione e la sottoscrizione del ricorso. Tuttavia, il testo fornito non indica quale specifico requisito sia mancato nel caso concreto.
Norme richiamate
Articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
La norma individua gli elementi essenziali del ricorso tributario, tra cui l'indicazione dell'organo giudicante, delle parti e dei relativi dati identificativi, dell'atto impugnato, dei motivi di impugnazione e la sottoscrizione. La mancanza di requisiti essenziali può comportare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario è necessario verificare, prima del deposito, che il ricorso contenga tutti gli elementi identificativi delle parti, dell'atto impugnato e dell'organo giudicante.
- L'indicazione chiara e completa dei motivi di impugnazione è essenziale: un ricorso privo di motivi o con motivi non comprensibili può essere dichiarato inammissibile.
- La sottoscrizione del ricorso costituisce un requisito formale rilevante; la sua assenza può impedire l'esame del merito.
- L'inammissibilità per vizi formali impedisce normalmente al giudice di esaminare la fondatezza delle contestazioni sostanziali.
- La conseguenza concreta della carenza formale dipende dalla natura dell'omissione e dalle eventuali possibilità di regolarizzazione previste dalla disciplina processuale applicabile; pertanto, occorre esaminare il testo integrale dell'atto e della sentenza.
Testo integrale
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