Sentenza del 18/12/2019 n. 1051 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Convenzione doppie imposizioni Italia-Federazione Russa - Concetto di residenza legata sia al luogo nel quale il contribuente vive che al luogo in cui ha sede il datore di lavoro - Sussiste - Necessaria applicazione di ulteriori criteri in ordine gerarchico - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro italiano sulle retribuzioni degli anni 2009, 2010 e 2011. Sosteneva di essere residente fiscalmente in Russia, dove lavorava e viveva con la famiglia, e di non essere residente né domiciliato in Italia. Pertanto, secondo il ricorrente, le ritenute italiane erano state effettuate per errore, in violazione degli artt. 2 e 23 del D.P.R. 917/1986 e degli artt. 4 e 15 della Convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni. In sede di revocazione ha inoltre denunciato un errore di fatto della CTR, che aveva ritenuto mancanti i certificati fiscali russi relativi agli anni 2009 e 2010.
La decisione
La CTR ha riconosciuto l'errore di fatto e ha revocato la precedente sentenza, poiché i certificati russi relativi al 2009 e al 2010 erano effettivamente stati prodotti. Tuttavia, nella fase rescissoria, ha respinto comunque la domanda di rimborso. La documentazione non dimostrava in modo sufficiente che il contribuente disponesse in Russia di un'abitazione permanente, che lì si trovasse il centro dei suoi interessi vitali o che vi avesse soggiornato prevalentemente per oltre sei mesi. I visti erano in larga parte illeggibili e il prospetto indicava soltanto i giorni trascorsi in Italia, senza provare dove il contribuente avesse vissuto nel restante periodo. È stato inoltre ritenuto irrilevante dimostrare l'effettiva tassazione del reddito in Russia: ai fini convenzionali è sufficiente il potenziale assoggettamento illimitato a imposizione nello Stato di residenza. In definitiva, è stato accolto l'appello dell'Ufficio, respinta l'istanza di rimborso e compensate le spese dei giudizi.
Norme richiamate
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: (a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette; (b) in mancanza, rileva il soggiorno abituale; (c) quindi la nazionalità; (d) infine, l'accordo tra le autorità competenti
La norma prevede criteri gerarchici per risolvere i casi di doppia residenza: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità e, da ultimo, accordo tra le autorità. L'abitazione permanente consiste nella disponibilità concreta di un immobile a proprio piacimento per un periodo indeterminato, senza che sia necessaria la proprietà.
Art. 15 della Convenzione Italia-Federazione Russa contro le doppie imposizioni
I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute da un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente
I redditi da lavoro dipendente sono generalmente tassabili nello Stato di residenza, salvo che l'attività sia svolta nell'altro Stato. L'eccezione dei 183 giorni opera solo se ricorrono cumulativamente anche gli ulteriori requisiti relativi al datore di lavoro e all'assenza di una stabile organizzazione che sostenga il costo.
Articoli 2 e 23 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Sono stati invocati dal ricorrente a fondamento della richiesta di rimborso delle imposte italiane ritenute indebitamente, ma la domanda è stata respinta per insufficienza della prova della residenza convenzionale in Russia.
Art. 64 del D.Lgs. 546/1992 e art. 395, n. 4, c.p.c.
Disciplinano la revocazione per errore di fatto. La CTR ha ritenuto sussistente l'errore, perché la precedente decisione aveva erroneamente affermato che mancassero i certificati russi per il 2009 e il 2010.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Russia, lett. F)
La controversia ha riguardato anche la documentazione necessaria per dimostrare le condizioni di applicazione della Convenzione. La CTR ha tuttavia ritenuto non decisiva la prova dell'effettiva tassazione in Russia, considerando sufficiente il potenziale assoggettamento illimitato del contribuente a imposizione nello Stato di residenza.
Cass. n. 26673/2017
Richiamata per chiarire che l'abitazione permanente consiste nella possibilità di disporre stabilmente di un immobile a proprio piacimento, anche senza esserne proprietari.
Cass. n. 10706/2019
Richiamata per affermare che, nell'ambito delle convenzioni contro le doppie imposizioni, la residenza convenzionale dipende dal potenziale assoggettamento illimitato alle imposte nello Stato di residenza, non dall'effettivo pagamento dell'imposta su quello specifico reddito.
Massime di principio
- Quando una persona può risultare residente in entrambi gli Stati, i criteri convenzionali devono essere applicati in ordine gerarchico: prima l'abitazione permanente, poi il centro degli interessi vitali, quindi il soggiorno abituale e infine la nazionalità.
- La mera residenza anagrafica, il luogo formale di lavoro o la dichiarazione dei redditi estera non sono sempre sufficienti: occorre documentare concretamente dove la persona viveva e dove aveva i propri legami personali ed economici.
- Per provare la residenza convenzionale è opportuno conservare contratti di locazione o titoli di disponibilità dell'abitazione, registrazioni anagrafiche, utenze, documentazione familiare, calendari di presenza, timbri di ingresso e uscita e certificazioni fiscali coerenti.
- Indicazioni generiche o documentazione incompleta, come prospetti che distinguono soltanto tra giorni trascorsi in Italia e giorni trascorsi altrove, non dimostrano necessariamente il soggiorno prevalente nello Stato estero.
- La prova dell'effettivo pagamento dell'imposta estera sul medesimo reddito può non essere necessaria se la Convenzione richiede il potenziale assoggettamento illimitato nello Stato di residenza; resta però essenziale dimostrare la residenza convenzionale.
- La revocazione può correggere un errore oggettivo nella lettura degli atti, ma, una volta revocata la sentenza, il giudice procede nuovamente al merito e può comunque confermare il rigetto della domanda per insufficienza della prova.
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