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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14582/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, relativo a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo. In Cassazione ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7 della l. 212/2000 e dell’art. 3 della l. 241/1990, sostenendo che l’avviso di liquidazione avrebbe dovuto allegare il provvedimento giudiziale presupposto, poiché il richiamo ad altro atto non può imporre al contribuente un onere di ricerca che comprime il diritto di difesa. Ha inoltre sostenuto che l’art. 54 d.P.R. 131/1986 debba essere letto alla luce dell’art. 7 della l. 212/2000 e che il precedente richiamato dal giudice d’appello fosse inconferente perché relativo a cartella di pagamento e a una diversa sequenza procedimentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, perché la ricorrente non ha indicato quali elementi dell’avviso mancassero né ha spiegato in concreto quale pregiudizio alla difesa ne fosse derivato, e in parte infondato, perché l’orientamento consolidato della Cassazione in tema di imposta di registro su atti giudiziari ritiene sufficiente, ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, l’indicazione della data e del numero del provvedimento presupposto, senza necessità di allegazione, purché esso sia agevolmente individuabile e conoscibile senza ricerche complesse. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui non specifica il concreto deficit motivazionale dell’atto impugnato.

  • art. 7 l. 212/2000

    L’obbligo di motivazione degli atti tributari non è inteso in modo assoluto come necessaria allegazione dell’atto richiamato; in materia di imposta di registro su atti giudiziari è sufficiente che il provvedimento presupposto sia agevolmente individuabile.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato come parametro generale di motivazione, ma non ritenuto ostativo alla soluzione seguita dalla Corte in presenza di riferimenti idonei a identificare l’atto presupposto.

  • art. 54 d.P.R. 131/1986

    Va letto in coordinamento con l’art. 7 l. 212/2000, ma non implica necessariamente l’allegazione del provvedimento giudiziale presupposto all’avviso di liquidazione.

  • art. 6, comma 13, d.l. 119/2018

    Citato solo quanto alle richieste di trattazione/definizione formulate nel corso del giudizio.

  • art. 1, comma 186, l. 197/2022

    Richiamato dall’Agenzia per segnalare la mancata adesione della contribuente alla definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica data e numero del provvedimento presupposto, quando tali dati consentano una facile individuazione dell’atto senza attività di ricerca complessa.
  • L’obbligo di allegazione dell’atto richiamato non opera in modo rigido e astratto: rileva che il contribuente sia posto in condizione di conoscere agevolmente la pretesa fiscale e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • La censura di difetto di motivazione dell’avviso è inammissibile se non precisa quali elementi indispensabili siano mancati e in che modo tale omissione abbia concretamente inciso sulla possibilità di difesa.
  • Il riferimento del giudice di merito a precedenti relativi ad atti diversi non determina di per sé cassazione, se la soluzione adottata è comunque conforme al principio di diritto applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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