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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18247/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2011, fondato sul metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e sull’asserita antieconomicità della gestione, desunta in particolare dal fatto che il costo del venduto sarebbe stato superiore ai ricavi dichiarati. La CTP aveva annullato l’atto; la CTR Campania aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la società fosse in stato di liquidazione sin dall’ottobre 2010 e che, in tale fase, le vendite sottocosto e le operazioni del liquidatore fossero coerenti con il criterio del miglior realizzo, finalizzato a smaltire le giacenze e a reperire risorse per pagare i creditori sociali. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che l’antieconomicità legittimava l’accertamento induttivo e che la contribuente non aveva fornito prova contraria, oltre a lamentare che la CTR non avesse considerato un fatto dedotto in appello, cioè la prosecuzione dell’attività da parte del socio/liquidatore tramite altra società negli stessi locali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR, seppur sintetica, era esistente, comprensibile e autonoma, non riconducibile a motivazione apparente né a relazione meramente adesiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la CTR non aveva negato in astratto la legittimità dell’accertamento induttivo basato sull’antieconomicità, ma aveva escluso in fatto la sussistenza di una condotta antieconomica nel caso concreto, valorizzando lo stato di liquidazione della società. Il motivo non si confrontava con questa ratio decidendi e, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., non indicava una vera erronea attribuzione dell’onere della prova. È stata inoltre esclusa la possibilità di convertire la censura in vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sia per il regime della doppia conforme sia per la mancata specificazione del carattere decisivo del fatto asseritamente omesso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimata non si è difesa; esclusa anche l’applicazione del contributo unificato in ragione della difesa dell’Amministrazione tramite Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente l’accertamento induttivo del reddito d’impresa anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti intrinsecamente inattendibile per antieconomicità del comportamento del contribuente.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato unitamente alla disciplina dell’accertamento induttivo ai fini IVA, in coerenza con la censura erariale.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per sostenere l’utilizzo di presunzioni semplici nell’accertamento tributario.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell’accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella cui spetta secondo le regole sostanziali; non basta contestare la valutazione del fatto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la motivazione apparente integra nullità solo nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la nullità derivante da motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione di divergenze tra le decisioni di merito.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    impedisce la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme, nel periodo applicabile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, l’antieconomicità della gestione può legittimare l’uso di presunzioni semplici, ma il giudice di merito può escludere l’accertamento se accerta in fatto, con motivazione comprensibile, che le operazioni contestate erano coerenti con la specifica fase dell’attività imprenditoriale, come quella di liquidazione.
  • La motivazione è nulla per apparente solo quando manchi del tutto o sia talmente incomprensibile da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma chiara, che esponga l’iter logico essenziale, è sufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile soltanto se il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; non è consentito trasformare in violazione di legge una mera critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base di una medesima ricostruzione in fatto, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla doppia conforme, salvo specifica indicazione di divergenze tra le due decisioni.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha escluso un presupposto fattuale dell’accertamento, la censura che si limiti a ribadire i principi astratti sulla presunzione di antieconomicità è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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