Cassazione Civile, Ordinanza n. 18226/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine da un atto del 15 maggio 2014 denominato "risoluzione di donazione con retrocessione di diritti immobiliari donati", relativo a un immobile sito in Roma. In precedenza, il bene era stato donato il 13 maggio 2004 da una società poi fallita al ricorrente. La Corte d'appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato inefficace l'atto ai sensi dell'art. 64 l.fall., ritenendo che si trattasse di un negozio a titolo gratuito, con natura dispositiva e non meramente ripristinatoria, e quindi assoggettabile alla disciplina dell'inefficacia degli atti gratuiti compiuti dal fallito. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1372, 1362 e 1458 c.c. e dell'art. 64 l.fall., sostenendo che l'atto fosse un negozio ripristinatorio derivante da mutuo dissenso, idoneo a far rivivere l'assetto patrimoniale originario e non a integrare un nuovo trasferimento soggetto all'art. 64 l.fall.; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 64 l.fall., contestando la qualificazione dell'atto come gratuito e affermando invece la sua onerosità, desunta dalla causa concreta dell'operazione, dal risparmio di costi di gestione e manutenzione dell'immobile e dall'asserita assenza di scientia decoctionis in capo al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, quando gli effetti traslativi di un precedente contratto ad effetti reali si sono già compiuti, non si parla di mutuo dissenso in senso tecnico, ma di un nuovo negozio autonomo e contrario rispetto al precedente, che comporta un ulteriore trasferimento della proprietà. Ha inoltre confermato la qualificazione dell'atto come gratuito ai fini dell'art. 64 l.fall., poiché la gratuità va valutata con riferimento alla causa concreta e all'assenza di un concreto vantaggio patrimoniale per il soggetto poi fallito; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che la società fallita non aveva tratto alcuna contropartita patrimoniale dall'operazione, e tale accertamento non era stato efficacemente censurato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 64 l.fall.
Si applica all'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito; la gratuità va apprezzata in base alla causa concreta e al concreto vantaggio patrimoniale per il fallito, non alla mera struttura tipica dell'operazione.
art. 1372 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura risolutoria del negozio, ma la Corte ribadisce che il mutuo dissenso presuppone un contratto i cui effetti non si siano ancora esauriti.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente in chiave interpretativa; la Corte non vi fonda la decisione, che ruota invece sulla qualificazione giuridica dell'atto secondo la sua causa concreta.
art. 1458 c.c.
Richiamato dal ricorrente per l'efficacia retroattiva della risoluzione, ma la Corte distingue il mutuo dissenso da un nuovo contratto ad effetti contrari quando il trasferimento originario è già perfezionato.
art. 1350 c.c.
Richiamato in motivazione per affermare che il nuovo trasferimento immobiliare conseguente al mutuo dissenso di un contratto reale richiede la forma scritta ad substantiam.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il mutuo dissenso è configurabile come accordo risolutorio solo quando il contratto originario non abbia ancora esaurito i suoi effetti traslativi; se il trasferimento è già avvenuto, l'atto successivo integra un nuovo negozio autonomo e contrario, non una mera risoluzione in senso tecnico.
- Nel caso di contratti ad effetti reali già eseguiti, l'accordo con cui le parti intendono ripristinare la situazione precedente comporta un nuovo trasferimento del diritto e richiede, per gli immobili, la forma scritta ad substantiam.
- Ai fini dell'art. 64 l.fall., la gratuità o onerosità di un negozio va valutata sulla base della causa concreta e del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal fallito: il negozio è gratuito solo se il fallito non ricava alcun concreto vantaggio patrimoniale dall'operazione.
- Il fatto che l'operazione sia stata posta in essere per ragioni pratiche o gestionali, come il venir meno dell'utilità del bene o il risparmio di costi, non basta di per sé a escludere la gratuità se manca una contropartita patrimoniale in capo al fallito.
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