Cassazione Civile, Ordinanza n. 18230/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società creditrice procedente aveva promosso espropriazione presso terzi sul trattamento pensionistico del debitore esecutato. Nel corso della procedura era intervenuta la sua ex coniuge, deducendo di essere titolare di un credito da assegno di mantenimento disposto in sede di divorzio, comprensivo anche di somme per spese di locazione, utenze domestiche e riscaldamento, e chiedendo di partecipare alla distribuzione delle somme pignorate con riconoscimento del privilegio. Il giudice dell'esecuzione aveva assegnato le somme alla creditrice procedente; l'interveniente aveva proposto opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione, aveva accolto la domanda della ex coniuge, riconoscendo il credito di mantenimento come provato dal titolo giudiziale e assegnandole in via privilegiata le somme pignorate. La società creditrice ha quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 484 e 617 c.p.c. per avere il tribunale, nel giudizio di opposizione, disposto direttamente l'assegnazione delle somme, invadendo i poteri del giudice dell'esecuzione; 2) violazione degli artt. 474 e 499 c.p.c. per aver ritenuto azionabile un credito di mantenimento non specificamente quantificato nelle mensilità scadute ed esigibili; 3) violazione degli artt. 474 e 499 c.p.c. per aver incluso nel privilegio anche somme riferite a spese di locazione, utenze e riscaldamento prive di autonomo e valido titolo esecutivo; 4) violazione dell'art. 2751 n. 4 c.c. per avere esteso la tutela privilegiata oltre il limite delle ultime tre mensilità e senza accertare quali mensilità fossero insolute e per quale importo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Arezzo e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla ex coniuge. Ha inoltre confermato la validità ed efficacia dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in favore della società creditrice procedente. Le spese del giudizio di merito e di legittimità sono state poste a carico solidale della ex coniuge e del debitore esecutato, mentre nulla è stato disposto nel rapporto con il terzo pignorato.
Norme richiamate
L'opposizione agli atti esecutivi ha natura esclusivamente rescindente e serve solo a eliminare l'atto viziato; il giudice dell'opposizione non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione adottando provvedimenti ordinatori o distributivi.
La direzione della procedura esecutiva e i poteri ordinatori appartengono in via funzionale ed esclusiva al giudice dell'esecuzione.
Ai fini dell'intervento nella procedura esecutiva il credito deve avere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
L'intervento del creditore nell'espropriazione presso terzi presuppone la ritualità dell'atto e la sussistenza di un credito liquido, certo ed esigibile, tempestivamente quantificato per partecipare alla distribuzione.
Il privilegio generale sui mobili per i crediti di mantenimento copre solo la quota meramente alimentare e, comunque, è limitato alle somme dovute per gli ultimi tre mesi; non si estende automaticamente all'intero assegno divorzile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Rilevato come parametro di censura per la violazione di norme di diritto sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Rilevato come parametro di censura per errori in procedendo.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha funzione meramente rescindente: il giudice può caducare l'atto viziato, ma non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione adottando egli stesso l'atto esecutivo mancante o modificando la distribuzione delle somme.
- In sede di espropriazione presso terzi, il creditore interveniente deve indicare in modo tempestivo e specifico l'ammontare del credito già scaduto ed esigibile; un richiamo generico a un rapporto di mantenimento non basta a rendere il credito liquido e quindi ammesso alla distribuzione.
- Il titolo giudiziale che riconosce un assegno di mantenimento non legittima automaticamente l'intervento per importi futuri, variabili o non ancora liquidati: la partecipazione al riparto richiede una quantificazione attuale del dovuto.
- Il privilegio ex art. 2751, n. 4, c.c. non si estende all'intero assegno divorzile in quanto tale, poiché occorre distinguere la componente propriamente alimentare da quella solidaristica più ampia; il privilegio opera solo per la parte alimentare e nei limiti temporali previsti dalla norma.
- Quando il giudice accerta che non sono necessari ulteriori fatti, può decidere nel merito rigettando l'opposizione e confermando l'atto esecutivo impugnato, senza rinvio al giudice di merito.
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